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Min. Lav. – Circ. n. 17 del 08.11.2017: Durata delle integrazioni salariali - "quinquennio" e "biennio" mobile


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Con la circolare n. 17 del 08 novembre 2017, il Ministero del Lavoro, in seguito ai numerosi quesiti pervenuti alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, fornisce precisazioni e chiarimenti in merito alle modalità di computo della durata massima dei trattamenti di integrazione salariale, con particolare riferimento al concetto di “quinquennio mobile” e “biennio mobile”, quali basi di computo per la definizione delle durate massime delle integrazioni salariali.

Il concetto di “quinquennio mobile”, spesso richiamato dal legislatore in occasione sia della definizione della durata massima complessiva dei trattamenti (art. 4 del d.lgs. n. 148 del 2015) sia della durata dell’intervento di cassa integrazione straordinaria in relazione alle singole causali (art. 22 del d.lgs. n. 148 del 2015), deve essere inteso come un parametro mobile e non fisso. Più precisamente come un lasso temporale pari a cinque anni, calcolato a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per ogni singola unità produttiva. Costituisce un periodo di osservazione nel quale verificare il numero di mesi di trattamento di integrazione salariale già concessa, cumulata al periodo di tempo oggetto di richiesta, non deve superare il limite massimo di 24 mesi, tenendo conto dei particolari criteri di calcolo per i periodi di solidarietà (art. 22, comma 5, del D.lgs. n. 148 del 2015).

Stesso discorso per il “biennio mobile”. I criteri esposti in circolare per il quinquennio possono applicarsi anche per la base di calcolo per la definizione della durata massima delle integrazioni salariali ordinarie (art. 12 del D.Lgs. n. 148/2015). Al fine di agevolare ulteriormente la comprensione, il Ministero riporta diversi esempi pratici.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali