Cassazione: l’uso aziendale sopravvive al trasferimento d’azienda?
La Cassazione, con l’ordinanza n. 10120 del 2024, stabilisce che l’uso aziendale sopravvive al trasferimento d’azienda solo se la società cessionaria non ha un contratto integrativo.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 10120 del 2024, stabilisce che l’uso aziendale sopravvive al trasferimento d’azienda solo se la società cessionaria non ha un contratto integrativo.
L’ordinanza n. 10267 del 2024 della Cassazione stabilisce che la collocazione illegittima in cassa integrazione causa un danno alla professionalità del lavoratore, da risarcire equitativamente.
La Cassazione ha stabilito che un lavoratore in malattia, che ha comunicato il cambio di residenza solo all’INPS, deve essere reintegrato. La decisione si basa sull’assenza di illecito disciplinare per irreperibilità durante una visita fiscale.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 9937 del 2024, stabilisce che il licenziamento per inidoneità fisica o psichica può portare alla reintegra se non vengono offerte mansioni alternative compatibili.
L’ordinanza della Cassazione n. 7186 del 2024 chiarisce che la semplice indicazione del TFR nel CUD non prova il pagamento senza un atto di quietanza.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 8626 del 2024, chiarisce l’onere della prova per il mancato godimento delle pause giornaliere previste dal CCNL per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata.
La Cassazione stabilisce che le dichiarazioni dei lavoratori, se confermate in giudizio, possono provare l’illecito senza ulteriori prove.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 7642 del 21.03.2024, stabilisce che in caso di cessazione dell’attività in un sito aziendale, l’informativa per la CIGS deve spiegare l’impossibilità di adottare la rotazione con dipendenti di altre sedi.
La Cassazione stabilisce che un datore di lavoro può essere ritenuto responsabile se tollera un ambiente di lavoro stressogeno, anche in assenza di mobbing.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 5168 del 27.02.2024, ha stabilito la nullità del contratto di lavoro per i dipendenti pubblici che falsamente autocertificano il possesso di titoli di studio. L’ordinanza evidenzia che la nullità non è assoluta, ma riguarda solo i periodi di effettiva esecuzione del rapporto lavorativo.