Cassazione: le posizioni nei Fondi di previdenza complementare non sono pignorabili neanche alla cessazione del rapporto di lavoro
La Cassazione stabilisce che le posizioni nei Fondi di previdenza complementare non sono pignorabili alla cessazione del rapporto di lavoro, confermando l’impossibilità di convertire tali posizioni in prestazioni previdenziali pignorabili senza specifiche norme.




