Cassazione: Appalto – il committente non è responsabile per l’infortunio occorso ad un lavoratore
Con la sentenza n. 5477 del 06.02.2018, la Cassazione penale afferma che, in caso di appalto, il committente non può […]
Con la sentenza n. 5477 del 06.02.2018, la Cassazione penale afferma che, in caso di appalto, il committente non può […]
La Cassazione, con la sentenza n. 2694 del 2018, conferma che la sufficienza della comunicazione preventiva nella procedura di mobilità deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale, non soggetti a controllo giurisdizionale. Inoltre, i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare possono essere stabiliti con accordi sindacali, purché obiettivi e razionali.
La Cassazione con l’ordinanza n. 2774 del 2018 ha dichiarato invalido il contratto a termine firmato solo dal datore, ribadendo l’obbligo della forma scritta.
La Cassazione, con la sentenza n. 2587 del 2018, chiarisce che la violazione delle procedure di mobilità comporta solo un’indennità risarcitoria per il lavoratore, senza diritto alla reintegra.
La Cassazione stabilisce che per la stipula e il recesso di accordi aziendali non è necessaria la forma scritta, confermando la libertà delle forme anche per contratti collettivi.
L’articolo analizza una sentenza della Cassazione che stabilisce come il lavoro autonomo faccia decadere il diritto all’indennità di mobilità, in quanto riduce lo stato di bisogno del lavoratore.
La Cassazione stabilisce che l’onere della prova per omissioni contributive grava sull’accusa, in base alla soglia penale di € 10.000,00 introdotta dal D.Lgs. 8/2016.
La Cassazione penale ha stabilito che l’installazione di telecamere per controllare i lavoratori può portare a una condanna penale del datore di lavoro se viola la riservatezza e la dignità dei dipendenti.
L’ordinanza della Cassazione afferma che è una violazione della privacy se un medico rivela la patologia di un lavoratore al datore di lavoro. Il datore deve conoscere solo la conferma della prognosi.
L’ordinanza della Cassazione n. 2303 del 30.01.2018 conferma l’applicabilità del ‘rito Fornero’ anche in casi di appalti non genuini, riconoscendo la possibilità di ricorso per la reintegra del lavoratore.