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Tribunale di Cassino: ammissibile modifica peggiorativa della contrattazione aziendale se non lesiva dell’adeguatezza della retribuzione


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Con la sentenza del 10.12.2018, il Tribunale di Cassino afferma che la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro di un accordo aziendale a tempo indeterminato è legittima ove da ciò non derivi la lesione della retribuzione adeguata ex art. 36 della Costituzione.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di sentir condannare la società datrice al pagamento della somma mensile di € 57,28 dal medesimo percepita, sino al febbraio 2013, a titolo di indennità sostitutiva della mensa.
A fondamento della propria domanda, il ricorrente deduce che, a seguito della disdetta degli accordi sindacali presso lo stabilimento di adibizione, dal marzo 2013, non aveva ricevuto più nulla a tale titolo, nonostante l’azienda non svolgesse alcun servizio di mensa.

La sentenza

Il Tribunale di Cassino afferma che la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro di un accordo aziendale a tempo indeterminato è legittima ove non ne derivi la lesione della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost.

Secondo la sentenza, pertanto, nell’ipotesi in cui il lavoratore si dolga dell’abolizione di una voce retributiva per effetto della disdetta dell’accordo contrattuale che la prevedeva, e pretenda il suo ripristino, invocando la lesione dell’art. 36 Cost., non può limitarsi a dedurre la natura retributiva dell’emolumento soppresso, ma deve allegare la lesione del “minimo costituzionale” e fornire al giudice gli elementi comparativi della situazione retributiva prima e dopo la modifica, al fine di consentire il giudizio sul rispetto del citato principio costituzionale.

Per il Giudice, anche nell’ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni in senso peggiorativo per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il dipendente possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente.
Ciò in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall’esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 c.c.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale.

Su tali presupposti, il Tribunale, dal momento che il lavoratore non aveva dimostrato la lesione degli intangibili diritti derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, respinge il ricorso dal medesimo proposto.

A cura di Fieldfisher