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Cassazione: l’illegittimità del conferimento della posizione organizzativa non pregiudica il diritto alla relativa retribuzione


Con l’ordinanza n. 4256 del 16.02.2024, la Cassazione afferma che l’illegittimità del procedimento di conferimento della posizione organizzativa non preclude il diritto del dipendente a percepire il trattamento economico accessorio, qualora il medesimo abbia di fatto espletato le mansioni proprie dell’incarico.

Il fatto affrontato

La lavoratrice, dipendente comunale, propone ricorso per decreto ingiuntivo, al fine di chiedere la liquidazione delle somme a titolo di indennità di posizione e indennità di risultato a lei spettanti in virtù del conferimento di una posizione organizzativa da parte dell’Ente datore.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, non essendo la ricorrente in possesso dei titoli di legge richiesti per ricoprire la carica dirigenziale, illegittimamente affidatale dal Comune.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che la posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale ed individua, nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente, funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un'indennità aggiuntiva

Secondo i Giudici di legittimità, laddove un dipendente venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa (previamente istituita dall'Ente) e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento di formale attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla lavoratrice, statuendo il diritto della stessa a vedersi riconosciuta la somma oggetto di ingiunzione.

A cura di WST