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Cassazione: l’indennità sostitutiva della mensa rientra nella base di calcolo del TFR?


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Con l’ordinanza n. 7181 del 18.03.2024, la Cassazione afferma che l’indennità sostitutiva della mensa, non avendo natura retributiva, non è computabile nella base di calcolo del TFR, a meno che ciò non sia stabilito dal CCNL.

Il fatto affrontato

Gli eredi del lavoratore ricorrono giudizialmente al fine di richiedere il pagamento di differenze retributive sul TFR erogato al de cuius.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo che debba includersi tra le voci utili al calcolo del TFR anche l’indennità di mensa.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che il valore del servizio mensa e l'importo della prestazione sostitutiva percepita da chi non usufruisce del servizio aziendale non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro, a meno che ciò non sia previsto dalla contrattazione collettiva.

Invero, per la sentenza, l'indennità sostitutiva della mensa non può avere natura ontologicamente retributiva.

Secondo i Giudici di legittimità, solo la fonte legale o contrattuale può individuare detta voce come da includere nella retribuzione base per il calcolo degli istituti di retribuzione indiretta o differita.

Non rinvenendo quest’ultima condizione nel caso di specie, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla società.

A cura di WST