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Cassazione: l’indennità di mensa non rientra nel calcolo del TFR se non lo prevede il CCNL


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Con l’ordinanza n. 8090 del 26.03.2024, la Cassazione afferma che il servizio mensa e l'indennità sostitutiva della stessa non hanno natura ontologicamente retributiva e solo la fonte legale o contrattuale può considerarli quali voci da includere nella retribuzione base per il calcolo del TFR.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di richiedere il pagamento della somma di € 7.784,54 a titolo di differenze retributive sul trattamento di fine rapporto.
La Corte d’Appello accoglie parzialmente la predetta domanda, ritenendo computabile nella base imponibile per la determinazione del TFR anche l'indennità di mensa.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che il valore del servizio mensa e l'importo della prestazione sostitutiva percepita da chi non usufruisce del servizio aziendale non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro.

Tuttavia, continua la sentenza, la contrattazione collettiva è libera di prevedere che il pasto o l'indennità sostitutiva dello stesso assumano valore retributivo.

Secondo i Giudici di legittimità, solo in questo caso dette indennità sono computabili ai fini del trattamento di fine rapporto.

Su tali presupposti, non essendovi nel caso di specie alcuna previsione della contrattazione collettiva in proposito, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla società.

A cura di WST