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Cassazione: niente compenso incentivante se manca il finanziamento dell’opera progettata


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Con l’ordinanza n. 25696 del 04.09.2023, la Cassazione afferma che, in caso di incarico conferito ad un dipendente della PA, l’assenza dello stanziamento – presupposto necessario per ricevere il compenso incentivante – non fa venire meno il diritto del lavoratore a vedersi retribuito l’affidamento come lavoro straordinario.

Il fatto affrontato

Il dipendente comunale ricorre giudizialmente, al fine di ottenere, dall’Ente datore, il pagamento dell’importo di € 182.993,28 a titolo di compenso incentivante maturato su incarichi di progettazione ricevuti ed espletati in costanza di rapporto di lavoro.
La Corte d’Appello accoglie parzialmente la predetta domanda e riconosce al ricorrente la somma di € 129.949,52, negando – invece – il suo diritto al pagamento del compenso incentivante maturato per le prestazioni riferite ad opere prive di copertura finanziaria.

L’ordinanza

La Cassazione rileva, preliminarmente, che in caso di progettazione affidata a dipendenti interni, al fine di riconoscere il relativo compenso incentivante, è imprescindibile il presupposto del finanziamento dell’opera cui si riferiscono le prestazioni professionali.

Secondo i Giudici di legittimità, tuttavia, la mancanza dell’impegno di spesa, se pure impedisce il sorgere del diritto al compenso incentivante, non può far svanire del tutto il diritto del lavoratore al pagamento della retribuzione per le prestazioni aggiuntive comunque svolte.

Per la sentenza, infatti, i vincoli di spesa non possono essere valorizzati nel senso di escludere ogni pagamento per una prestazione che sia stata resa con il consenso di chi gerarchicamente la poteva richiedere o accettare.

A cura di Fieldfisher