Con la sentenza n. 16795 del 06.08.2020, la Cassazione afferma che, nella lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore non è tenuto ad indicare per iscritto, insieme ai motivi che sorreggono il recesso, l’impossibilità di ricollocare il dipendente in altre mansioni (sul medesimo tema si veda: Il repechage nella giurisprudenza).
Il fatto affrontato
Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogatogli dalla società datrice a seguito della perdita dell’appalto presso cui era adibito.
A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce – tra le altre cose – che nella lettera di licenziamento l’azienda aveva illegittimamente omesso il riferimento all’ottemperanza all’obbligo di repechage.
La sentenza
La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - afferma che il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare per iscritto i motivi del licenziamento, ma non è tenuto ad esporre specificamente tutti gli elementi di fatto e di diritto posti alla base del provvedimento.
Risulta, infatti, sufficiente l’indicazione della fattispecie di recesso nei suoi tratti e circostanze essenziali, così che in sede di impugnazione non possa essere invocata una fattispecie totalmente diversa.
Secondo i Giudici di legittimità, ciò significa che non è necessaria l'indicazione della inutilizzabilità aliunde nella motivazione del licenziamento per soppressione del posto, trattandosi di elemento implicito da provare direttamente in un eventuale giudizio.
Ciò in quanto - continua la sentenza - la ratio sottesa alla norma sull'onere della forma del recesso è quella che la motivazione del licenziamento sia specifica ed essenziale e consenta al lavoratore di comprendere le effettive ragioni del provvedimento. Che, con riguardo al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, si sostanziano nella ragione inerente all'attività produttiva e non anche nell’adempimento datoriale all’obbligo di repechage.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del lavoratore, confermando la legittimità del licenziamento per g.m.o. irrogatogli.
A cura di Fieldfisher