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Cassazione: licenziato il lavoratore che ha interrotto la gravidanza della compagna


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Con la sentenza n. 8728 del 03.04.2024, la Cassazione afferma che una condotta extralavorativa connotata da forte disvalore sociale, come il compimento di atti volti a causare una forzata interruzione di gravidanza, legittima il licenziamento dell’autore della stessa.

Il fatto affrontato

Il dipendente comunale impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli a seguito dell’emanazione della sentenza penale con cui era stato condannato per aver compiuto atti volti a cagionare l'interruzione della gravidanza della compagna.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo che la condotta extralavorativa del ricorrente sia tale da creare un danno all'immagine dell'Ente datore.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che le condotte extralavorative dei dipendenti possono avere conseguenze sotto un profilo disciplinare, soprattutto nell’ipotesi in cui posseggano un forte disvalore sociale.

Secondo i Giudici di legittimità, detto profilo assume ancora maggior rilievo nel caso in cui il prestatore sia un dipendente pubblico, posto che, anche una condotta tenuta fuori dal lavoro, può ritenersi lesiva delle finalità (morali e non solo) proprie di ciascun Ente.

Invero, per la sentenza, le istituzioni pubbliche sono chiamate a valutare l'affidabilità sociale e morale del proprio personale con il massimo rigore.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del pubblico dipendente, confermando la legittimità del licenziamento irrogatogli.

A cura di WST