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Cassazione: se fallisce la conciliazione davanti all’ITL non è necessaria la lettera di licenziamento


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Con l’ordinanza n. 10734 del 22.04.2024, la Cassazione afferma che, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, prescritto dall’art. 7 della L. n. 604/1966 per il recesso per g.m.o. dei lavoratori assunti prima del marzo 2015, il datore non è tenuto ad inviare al dipendente alcuna lettera di licenziamento, essendo sufficiente l’indicazione della volontà interruttiva del rapporto contenuta nel verbale redatto innanzi all’ITL.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per giustificato motivo oggettivo.
La Corte d’Appello accoglie parzialmente la predetta domanda, ritenendo, da un lato, provata la forma scritta del recesso – stante che la volontà di interrompere il rapporto era contenuta nel verbale scritto e firmato da entrambe le parti a conclusione della procedura ex art. 7 L. n. 604/1966 – ma, dall’altro, violato il principio di correttezza e buona fede rispetto alla scelta della lavoratrice da licenziare.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che la funzione dell'onere della forma scritta del licenziamento risiede nella necessità di mettere a conoscenza il lavoratore dell’atto interruttivo del rapporto.

Per la sentenza, tale funzione viene sicuramente assolta se la volontà di procedere al recesso sia stata formalizzata dal datore, in una sede istituzionale (come sicuramente è l’Ispettorato del lavoro ove si tiene il tentativo di conciliazione ex art. 7 L. n. 604/1966), all’interno di un verbale sottoscritto anche dal dipendente.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che, laddove il tentativo di conciliazione ex art. 7 L. n. 604/1966 fallisca ed il datore confermi la propria volontà di recedere dal rapporto, non vi è alcuna necessità di inviare successivamente al lavoratore una lettera di licenziamento.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla lavoratrice, confermando la debenza esclusivamente di una tutela indennitaria.

A cura di WST