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Cassazione: il mancato raggiungimento degli obiettivi legittima il licenziamento?


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Con l’ordinanza n. 10640 del 19.04.2024, la Cassazione afferma che deve escludersi la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento quando, al di là di ogni eventuale riferimento a ragioni relative all'impresa, il recesso è fondato su di un comportamento del lavoratore lesivo dei suoi doveri contrattuali ed esprime un giudizio negativo nei suoi confronti.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento per g.m.o. irrogatogli a causa delle sue numerose assenze per malattia che avevano inciso negativamente sull'organizzazione aziendale e sui livelli di produzione del settore cui il predetto era stato assegnato.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo illegittimo il recesso in quanto intimato prima del superamento del periodo di comporto.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che il licenziamento per c.d. scarso rendimento costituisce un'ipotesi di recesso del datore per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore.

Per la sentenza, nel contratto di lavoro subordinato, il dipendente non si obbliga al raggiungimento di un risultato, ma alla messa a disposizione del datore delle proprie energie, nei modi e nei tempi stabiliti.
Ne consegue che il mancato raggiungimento del risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento.

Secondo i Giudici di legittimità, tuttavia, laddove siano individuabili dei parametri per accertare che la prestazione sia eseguita con la diligenza e la professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al lavoratore, il discostamento da detti parametri può costituire segno o indice di non esatta esecuzione della prestazione.
In tale circostanza, è possibile procedere con l’avvio di un procedimento disciplinare che può concludersi con il recesso per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma l’illegittimità dell’impugnata sanzione espulsiva.

A cura di WST