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Cassazione: in caso di tardività della contestazione si applica la tutela indennitaria forte (art. 18, comma 5, l. 300/1970)


Indennità
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Con l’ordinanza n. 19343 del 20.07.2018, la Cassazione afferma che, in caso di tardività della contestazione disciplinare, deve trovare applicazione la tutela indennitaria forte di cui all’art. 18, comma 5, l. 300/1970 (come novellato dalla l. 92/2012) e non già quella debole, di cui al successivo comma 6, stante la violazione non di un regola procedimentale, ma di una tutela fondamentale del lavoratore quale quella a poter svolgere una effettiva difesa (sul punto si veda anche: Cassazione: La contestazione intempestiva comporta l’applicazione della tutela indennitaria ex art. 18, c.5, L. 300/1970 e L’art. 18 (commi 1-6) dello Statuto dei Lavoratori nella giurisprudenza).

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento disciplinare irrogatogli dalla società datrice. In conseguenza di ciò, la Corte d’Appello, pur ritenendo sussistente la giusta causa in relazione ai fatti contestati, riconosce al medesimo un’indennità risarcitoria pari a dieci mensilità di retribuzione, ex art. 18, comma 6, l. 300/1970, stante la violazione del requisito di immediatezza della contestazione disciplinare.

L’ordinanza

La Cassazione, ribaltando la statuizione della Corte d’Appello, afferma che nelle ipotesi in cui sia accertata la sussistenza dell'illecito disciplinare posto a base del licenziamento, ma questo non sia stato preceduto da tempestiva contestazione si è fuori dall’applicazione della tutela reale di cui al novellato articolo 18, comma 4, dello Statuto dei Lavoratori, che è invece contemplata per il caso di accertamento ritenuto gravemente infondato in ragione della accertata insussistenza del fatto.

Secondo i Giudici di legittimità, in presenza di tali circostanze, deve essere applicata la tutela indennitaria forte di cui al comma 5 dell'articolo 18, poiché non viene semplicemente in questione la violazione delle regole del procedimento, alla quale il comma 6 riconduce la tutela indennitaria debole, ma l'affievolimento della garanzia di una effettiva difesa del dipendente incolpato e la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede del datore di lavoro e della interpretazione secondo buona fede della volontà della parti nella attuazione del rapporto di lavoro.

Diversamente, per la sentenza, la tutela indennitaria debole, di cui al sesto comma dell'articolo 18 della l. 300/1970, trova applicazione soltanto qualora le norme incluse nel contratto collettivo dovessero prevedere termini specifici per la contestazione dell'addebito disciplinare, in quanto la relativa violazione assumerebbe in tal caso carattere meramente procedimentale.

Non essendo rinvenibile quest’ultima circostanza nel caso di specie, la Suprema Corte accoglie il ricorso presentato dal prestatore, riconoscendo il suo diritto a vedersi corrisposta un’indennità parametrata agli indici quantitativi previsti dall’art. 18, comma 5, dello Statuto dei Lavoratori.

A cura di Fieldfisher