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Cassazione: il licenziamento della lavoratrice madre è legittimo solo in caso di chiusura di tutta l’azienda


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Con la sentenza n. 14515 del 06.06.2018, la Cassazione afferma che la deroga al divieto di licenziamento della lavoratrice madre, dall’inizio della gestazione fino al compimento dell’età di un anno del bambino, opera solo in caso di cessazione dell’intera attività aziendale e non anche nelle ipotesi di cessazione dell’attività di un singolo reparto, ancorché dotato di autonomia funzionale.

Il fatto affrontato

La lavoratrice, diventata madre da poche settimane, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole a causa della chiusura del reparto aziendale cui era addetta.

La sentenza

La Cassazione rileva, preliminarmente, che l'art. 54, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 151/ 2001 prevede la non applicabilità del divieto di licenziamento, dall’inizio della gestazione fino al compimento dell’età di un anno del bambino, solo nell'ipotesi di cessazione dell'attività della società datrice.

Secondo i Giudici di legittimità, trattandosi di una norma che pone un'eccezione ad un principio di carattere generale, la stessa è passibile solo di stretta interpretazione, non essendo, invece, suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Ne consegue che, per la sentenza, la suddetta deroga opera solo in caso di cessazione dell'intera attività aziendale, mentre non è applicabile nell’ipotesi di cessazione dell'attività del singolo reparto dell'azienda, seppur dotato di autonomia funzionale, cui la prestatrice era addetta.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla società, confermando l’illegittimità del licenziamento dalla stessa irrogato alla lavoratrice madre.

A cura di Fieldfisher