DL Lavoro 2026, decreto promosso ma le parti sociali chiedono correttivi : ecco le proposte

Al termine della settimana scorsa si è concluso il ciclo di audizioni sul disegno di legge A.C. 2911 di conversione del DL 30 aprile 2026, n. 62 recante “ Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, incentivi all’occupazione e di contrasto al caporalato digitale”.

Al centro del dibattito resta l’articolo 7 del decreto, quello che introduce il principio del “salario giusto” collegandolo ai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Una scelta che l’esecutivo rivendica come alternativa al salario minimo legale.

Su questo punto il quadro che emerge vede le associazioni datoriali promuovere all’unanimità l’impianto del decreto seppure con correttivi. Di segno opposto, invece, la posizione della CGIL che critica aspramente il lavoro dell’esecutivo sia nel metodo sia per l’assenza di misure dirette a sostegno dei salari. Cisl e Uil esprimono a loro volta una valutazione complessivamente positiva sull’impianto del provvedimento, soprattutto per quanto riguarda il rafforzamento della contrattazione collettiva, e il contrasto ai contratti pirata,  ma non mancano anche in questo caso proposte di modifica su incentivi, rappresentanza e lavoro sulle piattaforme digitali..

Ad essere auditi anche i tecnici INPS, i commercialisti e i giuslavoristi che hanno espresso un consenso diffuso verso il “ salario giusto “,  ma con ampie divergenze sugli strumenti utilizzati per individuarlo.

ASSOCIAZIONI DATORIALI

 

CONFINDUSTRIA E CONFCOMMERCIO

Sul fronte datoriale, sia Confindustria che Confcommercio hanno espresso un parere favorevole sull’impianto generale del Decreto, soprattutto per il riconoscimento del ruolo dei contratti sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Le imprese hanno però posto con forza il tema della certezza del diritto.

In particolare Confcommercio, ha indicato alcuni aspetti del Decreto ancora da chiarire:  dalla necessità di criteri oggettivi per la misurazione della rappresentatività, per evitare che il percorso resti “monco”, fino all’esigenza di garantire certezza del diritto nei casi di disapplicazione giudiziale di clausole dei contratti leader, così da scongiurare effetti retroattivi su contributi e risarcimenti a carico delle imprese.

Sul fronte incentivi occupazionali, Confcommercio sostiene la scelta di riconoscere i bonus solo a chi applica i contratti leader e chiede che questo criterio diventi strutturale per tutti i futuri sgravi alle assunzioni.

Sul piano della semplificazione burocratica, e l’efficientamento del monitoraggio sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni, Confcommercio propone inoltre che nelle richieste di sgravi contributivi all’Inps sia indicato il codice alfanumerico unico del contratto, già potenziato dal Cnel.

Più prudente invece la posizione sulle norme dedicate ai riders: pur condividendo le tutele previste, Confcommercio esprime riserve sulla presunzione di subordinazione, ritenuta non sempre coerente con le esigenze dei lavoratori digitali e delle imprese che operano in mercati evoluti.

CONFARTIGIANATO, CNA E CASARTIGIANI

Sulla stessa linea Confartigianato, Cna e Casartigiani, che in audizione hanno espresso un “giudizio positivo” sull’impianto del decreto, ritenendo centrale il riconoscimento della contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni comparativamente più rappresentative nella determinazione del salario giusto. Le tre confederazioni hanno accolto favorevolmente anche le misure a sostegno dell’occupazione giovanile, femminile e nella Zes unica, pur manifestando perplessità sulla natura sperimentale dei bonus limitati al 2026. Per consentire una reale programmazione aziendale, chiedono infatti incentivi con un orizzonte almeno triennale. Restano però dubbi sull’anticipazione economica obbligatoria legata all’ indice ISTAT Ipca in caso di mancato rinnovo del CCNL, che secondo le organizzazioni rischia di comprimere gli spazi negoziali.

CONFAGRICULTURA :

Una valutazione favorevole arriva anche da Confagricoltura che chiede, per la fase attuativa del provvedimento, di tenere in considerazione le specificità della contrattazione agricola, fortemente decentrata e basata sul livello territoriale per la definizione delle retribuzioni. Sugli incentivi per giovani, donne e categorie svantaggiate, Confagricoltura sollecita un migliore coordinamento con le misure già esistenti e una semplificazione dei requisiti richiesti, chiedendo inoltre che gli sgravi siano riconosciuti anche per le assunzioni a tempo determinato reiterate per almeno tre annualità, considerate strutturali nel settore agricolo.

ASSOCIAZIONI SINDACALI

CISL

La CISL accoglie con favore la scelta di individuare nella contrattazione collettiva lo strumento costituzionalmente riconosciuto per determinare il salario giusto, in alternativa all’introduzione di un salario minimo legale.

Positivo anche il giudizio sulla rimodulazione degli incentivi all’occupazione, con il bonus donne e il bonus giovani concentrati maggiormente sui soggetti svantaggiati, così come il bonus Zes destinato agli over 35 disoccupati di lunga durata nel Mezzogiorno. Tuttavia, la Cisl ritiene necessario rafforzare il sostegno all’apprendistato e prevedere incentivi strutturali per le aziende che investono nella conciliazione vita-lavoro attraverso accordi sindacali.

Il sindacato sottolinea però una criticità : i contratti collettivi sottoscritti da soggetti non rappresentativi sembrano obbligati a rispettare soltanto il trattamento economico complessivo e non anche la parte normativa del contratto. Un elemento che, avverte la Cisl, rischia di entrare in contraddizione con il codice degli appalti e di favorire nuove forme di dumping.

Ulteriore elemento su cui la Cisl esprime le proprie riserve è la parte relativa ai contratti scaduti e all’anticipazione economica del 30 % in caso di mancato rinnovo che secondo il sindacato di via Po’ andrebbe soppressa.

UIL

La UIL accoglie con favore la scelta di valorizzare la contrattazione collettiva nazionale comparativamente più rappresentativa, i cui trattamenti economici diventano il punto di riferimento anche per gli altri contratti , esprimendo un giudizio positivo sull’introduzione del salario giusto come condizione d’accesso agli incentivi pubblici. Il sindacato considera l’impianto del provvedimento un primo passo nella giusta direzione ; tuttavia, ritiene necessario superare l’assenza strutturale di una legge sulla rappresentanza sindacale e datoriale. Una carenza che, avverte l’organizzazione, rischia di determinare un’applicazione disomogenea delle tutele e di alimentare nuovi fenomeni di dumping contrattuale.

Il sindacato muove però la critica più dura all’articolo 7, comma 5 del decreto, laddove prospetta la possibilità di concedere l’accesso agli incentivi anche alle imprese che applicano contratti non rappresentativi, purché garantiscano ai lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello dei contratti leader. Una formulazione che, avverte la UIL, rischia di svuotare la ratio della norma e di indebolire il ruolo della contrattazione collettiva.

Ulteriore elemento su cui la UIL esprime le proprie riserve è la parte relativa ai rinnovi contrattuali, giudicata critica poiché il provvedimento non introduce veri incentivi per sbloccare i contratti scaduti né protegge il potere d’acquisto dei lavoratori. Secondo il sindacato, la disposizione andrebbe profondamente rivista stabilendo che gli incrementi retributivi definiti nei rinnovi decorrano retroattivamente dalla data di scadenza del contratto precedente.

CGIL

La CGIL contesta fermamente la scelta di varare il decreto al di fuori di un confronto formale e strutturato con le parti sociali, evidenziando come tale metodo si ponga in aperta contraddizione con le indicazioni europee che prevedono l’obbligo di consultazione preventiva. Critico è anche il giudizio sullo stanziamento di quasi un miliardo di euro sotto forma di incentivi destinati interamente alle imprese, a fronte di nessun intervento diretto a sostegno del potere d’acquisto di lavoratrici e lavoratori.

Il sindacato sottolinea però inoltre una grave criticità: in assenza di una definizione rigida del Trattamento Economico Complessivo (TEC) e di chiari criteri di misurazione della rappresentanza, il cosiddetto “salario giusto” non cancella affatto i contratti pirata. Un elemento che, avverte la Cgil, rischia di favorire nuove forme di dumping sulla parte normativa del rapporto di lavoro – come la durata delle ferie, i preavvisi e i demansionamenti – e di svuotare il valore della paga base oraria reale, consentendo alle aziende di raggiungere la soglia minima attraverso l’inserimento di superminimi individuali o misure di welfare.

Ulteriore elemento su cui la Cgil esprime le proprie riserve è la parte relativa alla disciplina dei contratti scaduti e all’introduzione dell’indennità di vacanza contrattuale basata sul 30% dell’IPCA. Una misura che, secondo il sindacato di Corso d’Italia, lungi dal favorire i rinnovi, rischia di stabilire una conformità al ribasso e un taglio strutturale delle retribuzioni future.

GIUSLAVORISTI E TECNICI

I GIUSLAVORISTI

Tra i giuslavoristi auditi in Commissione, il Prof. Marco Barbieri dell’ Università degli Studi “ Aldo Moro “ di Bari e il Prof. Piergiovanni Alleva dell’ Università di Bologna sollevano seri dubbi sulla legittimità costituzionale e correttezza tecnica dell’ art. 7, comma 3. Anziché garantire per legge un livello minimo di tutela a tutti i lavoratori, il decreto interviene modificando d’autorità le previsioni di contratti collettivi diversi da quelli leader. A detta dei giuslavoristi, questa sostituzione ex lege di clausole contrattuali rischia di scontrarsi con i limiti costituzionali storicamente imposti sull’efficacia generale dei contratti collettivi, rendendo l’intera operazione normativa fragile e complessa sul piano applicativo.

INPS

L’INPS accoglie con favore le nuove misure di promozione dell’occupazione, esprimendo un giudizio positivo sulla scelta di ricondurre i nuovi regimi di agevolazione contributiva direttamente all’interno del Regolamento (UE) n. 651/2014 (General Block Exemption Regulation). L’Istituto considera tale opzione normativa una semplificazione significativa in grado di eliminare i tempi e gli elementi di incertezza legati alle autorizzazioni preventive della Commissione europea, garantendo una maggiore rapidità nella fase attuativa ; tuttavia, evidenzia come la disciplina si presenti più selettiva rispetto alle formulazioni del passato. Un mutamento di impostazione che, avverte l’organizzazione, determina un restringimento dell’ambito di applicazione soggettivo degli incentivi a causa dell’adozione della nozione europea di “lavoratore svantaggiato”.

L’Istituto segnala invece una rilevante criticità operativa all’articolo 7 del decreto, laddove si introduce la nuova condizione di accesso agli esoneri contributivi legata al rispetto del trattamento economico complessivo (TEC) previsto dai CCNL comparativamente più rappresentativi. L’INPS avverte che risulta dirimente chiarire con esattezza, per legge o via decreto ministeriale, le singole componenti di tale trattamento. Una mancanza di identificazione che, avverte l’ente, impedirebbe l’implementazione di meccanismi di controllo automatizzato all’interno delle proprie denunce mensili, costringendo a rimettere la verifica del requisito ad un’altra amministrazione.

Ulteriore elemento su cui l’INPS esprime le proprie raccomandazioni è la parte relativa alla futura piattaforma di monitoraggio dei dati retributivi, laddove emerge la necessità di operare una scelta rigorosa e improntata alla coerenza e all’omogeneità delle variabili da considerare. Secondo l’Istituto, la fase attuativa andrà definita tenendo conto dell’accezione poliedrica del termine “retribuzione”, che l’ordinamento nazionale ed europeo declinano in modo differente a seconda delle specifiche finalità previdenziali, fiscali o contrattuali.

COMMERCIALISTI

Il Consiglio Nazionale esprime un giudizio positivo sulla scelta politica di preferire il “rinvio rafforzato alla contrattazione collettiva maggioritaria” rispetto all’introduzione di un salario minimo legale, riconoscendone il valore nel contrasto al dumping contrattuale. Tuttavia, evidenzia profonde debolezze strutturali e lacune tecniche che andranno colmate da correttivi tecnici e giuridici in sede di conversione.

L’Ordine individua rilevanti criticità e nodi strutturali irrisolti, sollevando in primo luogo una precisa riserva di compatibilità con l’articolo 36 della Costituzione, rischiando di comprimere illegittimamente le prerogative della giurisprudenza consolidata, ingenerando una tensione normativa prossima all’illegittimità costituzionale.

I professionisti segnalano poi una seria lacuna tecnica in merito alla mancata definizione del Trattamento Economico Complessivo (TEC) che, pur essendo utilizzato come la vera pietra angolare dell’intero impianto normativo, rimane privo di una perimetrazione legale o contrattuale univoca nella legge.

Un ulteriore e forte motivo di riserva è mosso all’articolo 7, comma 5, laddove condiziona l’accesso ai benefici economici e contributivi del decreto al rispetto di un parametro retributivo individuale. Secondo il Consiglio Nazionale, tale formulazione rischia di rivelarsi persino controproducente ed entra in rotta di collisione con la regola generale della condizionalità stabilità dalla Legge n. 296/2006, poiché sembrerebbe legittimare integrazioni economiche pattuite a livello individuale, derogando all’obbligo di rispetto integrale (anche normativo) dei contratti collettivi leader.

Sul fronte della gestione dei contratti scaduti e dei ritardi nei rinnovi, la posizione dei Commercialisti mette in luce altrettanti dubbi applicativi ed operativi. Se da un lato il comma 1 dell’articolo 10 si limita a incoraggiare il principio della retroattività contrattata senza di fatto introdurre un obbligo giuridicamente azionabile o sanzioni in caso di inerzia delle parti, dall’altro il meccanismo di adeguamento automatico al 30% dell’IPCA desta le maggiori perplessità. Pur generando effetti positivi, questa anticipazione forfettaria copre solo una quota parziale della reale erosione del potere d’acquisto. Infine, l’Ordine evidenzia come la disposizione soffra di gravi lacune tecniche per gli intermediari abilitati e i consulenti, non specificando se tale adeguamento operi automaticamente in busta paga, se sia assorbibile da superminimi individuali preesistenti o se entri nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive. Un quadro di incertezza che, avvertono i professionisti, renderà il contenzioso inevitabile, penalizzando ulteriormente i lavoratori più vulnerabili nei settori a bassa sindacalizzazione.

CONFPROFESSIONI

Confprofessioni condivide a pieno la scelta politica di legare gli incentivi all’occupazione a obiettivi di qualità del lavoro, stabilità dei rapporti e contrasto ai fenomeni di dumping contrattuale e salariale, valorizzando il ruolo della contrattazione collettiva leader.

La Confederazione segnala però una rilevante criticità sul piano dei controlli ispettivi e amministrativi, laddove il nuovo impianto estende l’oggetto delle verifiche alla valutazione complessiva dell’assetto contrattuale adottato dall’azienda e alla sua coerenza con l’attività svolta. Il rischio, avverte la Confederazione, è quello di un’elevata eterogeneità e difformità di giudizio tra i diversi enti, le amministrazioni e gli organi di vigilanza, specialmente nei contesti caratterizzati da assetti organizzativi complessi, attività integrate o modelli produttivi multisettoriali dove potrebbero emergere divergenze interpretative.

Ulteriore elemento su cui l’organizzazione esprime le proprie riserve è la mancata definizione normativa della nozione di “trattamento economico complessivo” (TEC). Secondo Confprofessioni, una lettura restrittiva limitata ai soli minimi tabellari rischierebbe di lasciare aperti pericolosi spazi di concorrenza sleale sul costo del lavoro, escludendo dal computo il valore economico e sociale del welfare contrattuale e delle tutele concretamente erogate dai sistemi di bilateralità.

Infine, pur giudicando positivamente il meccanismo residuale di adeguamento automatico volto a evitare vacanze contrattuali abnormi, la Confederazione evidenzia la necessità di chiarire il coordinamento con l’autonomia negoziale delle parti, al fine di preservare e tutelare l’equilibrio di quei settori che dispongono già, in via autonoma, di specifici sistemi di indicizzazione o adeguamento economico all’inflazione.

CONCULSIONI

Dopo il ciclo di audizioni informali, il 18 maggio 2026 si è conclusa la fase di invio degli emendamenti, con una drastica selezione. Il 20 maggio scorso, infatti, il vaglio di ammissibilità ha portato alla cancellazione di ben 189 proposte emendative su un totale di 488 depositate. Il serrato cronoprogramma istituzionale ha poi visto scadere il termine ultimo per la presentazione dei relativi ricorsi alle ore 12:00 di oggi, 21 maggio.

Con il quadro delle proposte emendative ormai definito, l’attenzione si sposta ora sui grandi nodi strutturali emersi con forza durante le audizioni. Il confronto sarà chiamato a sciogliere riserve cruciali che rischiano di condizionare l’efficacia stessa della riforma, a partire dall’esatta perimetrazione del Trattamento Economico Complessivo (TEC). Sul tavolo restano altrettanto centrali la gestione dei rinnovi contrattuali per i lavoratori con contratti scaduti e l’implementazione di strumenti concreti di contrasto al fenomeno del caporalato digitale.

A partire dalla prossima settimana, il dibattito entrerà ufficialmente nel vivo, con l’inizio dell’esame del disegno di legge presso la Commissione lavoro della Camera dei Deputati.

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