Appalti privati sotto assedio: i limiti posti da Procure, contrattazione collettiva e giurisprudenza

1. Dalla genuinità dell’appalto al controllo dell’intera filiera produttiva

L’attenzione della Magistratura nei confronti degli appalti privati non rappresenta certamente una novità.

A essere cambiati, negli ultimi anni, sono tuttavia la profondità delle verifiche e la pluralità degli strumenti utilizzati dagli organi inquirenti.

Tradizionalmente, l’analisi degli appalti si è sempre concentrata soprattutto sulla distinzione tra appalto genuino e somministrazione illecita di manodopera e, sulla scorta di ciò, la relativa indagine è stata finalizzata a stabilire quale soggetto organizzasse concretamente il lavoro, impartisse le direttive ai lavoratori e assumesse il rischio economico dell’attività.

Questi elementi rimangono sicuramente centrali ancora oggi, ma non esauriscono più il perimetro dei controlli.

Le più recenti iniziative delle Procure mostrano, infatti, come l’attenzione si sia progressivamente estesa alla sostenibilità economica dell’appalto, alla regolarità fiscale e contributiva della filiera, al trattamento concretamente riconosciuto ai lavoratori, alla presenza di subappalti e, soprattutto, all’effettività dei sistemi di verifica adottati dall’impresa committente.

Il rischio connesso all’esternalizzazione, pertanto, non riguarda più soltanto la possibile costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del committente, ma può investire contemporaneamente il piano lavoristico, previdenziale, tributario, penale e reputazionale.

1.1. Le indagini nella logistica e il sistema dei “serbatoi di manodopera”

Un primo settore sul quale la Procura di Milano ha concentrato la propria attenzione è quello della logistica.

Le più recenti indagini, di cui si è avuto notizia ad inizio luglio, si inseriscono nel filone dei cosiddetti “serbatoi di manodopera”: strutture societarie formalmente organizzate attraverso contratti di appalto, ma ritenute dagli inquirenti funzionali, nella sostanza, alla mera fornitura di personale.

Secondo le ipotesi accusatorie formulate nei diversi procedimenti, il beneficiario finale delle prestazioni avrebbe affidato le attività a una o più società intermedie, le quali, a loro volta, si sarebbero rivolte a cooperative o ad altre imprese deputate all’assunzione dei lavoratori.

Queste ultime avrebbero fatturato formalmente servizi di appalto, omettendo però, in tutto o in parte, il versamento dell’IVA e degli oneri previdenziali e assistenziali dovuti in relazione al personale impiegato.

L’aspetto maggiormente significativo di tali indagini consiste nel fatto che la presunta non genuinità dell’appalto non viene valutata esclusivamente sotto il profilo lavoristico.

Quando, secondo la ricostruzione accusatoria, dietro il contratto di appalto si cela una somministrazione non autorizzata di personale, le fatture emesse per i servizi possono essere considerate relative a operazioni giuridicamente inesistenti.

La prestazione materiale è stata effettivamente resa, ma ciò che viene contestato è l’esistenza del servizio autonomamente organizzato dall’appaltatore rappresentato nella documentazione contrattuale e fiscale.

Da questa qualificazione possono derivare contestazioni tributarie, sequestri preventivi del presunto profitto dei reati e possibili profili di responsabilità amministrativa delle società coinvolte.

1.2. Il settore della moda e la responsabilità del committente sulla filiera

Un secondo importante ambito di intervento della Procura di Milano è rappresentato dal settore della moda.

In questo caso, le verifiche – salite agli onori della cronaca ancor più recentemente – hanno riguardato la documentazione relativa ai fornitori e ai subfornitori di numerosi marchi, con particolare attenzione agli audit, alle procedure di qualificazione delle controparti e ai controlli effettuati sui luoghi e sulle concrete condizioni di produzione da parte delle imprese committenti.

Il paradigma è, almeno in parte, diverso da quello riscontrato nel settore logistico.

Non si tratta necessariamente di stabilire se il committente abbia direttamente organizzato il lavoro dei dipendenti dell’appaltatore.

Le indagini hanno riguardato piuttosto la possibilità che l’impresa capofila abbia agevolato, anche soltanto per colpa, un sistema produttivo fondato sullo sfruttamento dei lavoratori, sulla violazione delle norme in materia di orario, retribuzione e sicurezza o sul ricorso a subappalti non autorizzati.

In tale prospettiva, assume particolare importanza la capacità produttiva effettiva del fornitore.

 

2. Quando è il contratto collettivo a limitare gli appalti

Alle limitazioni derivanti dalla legge e dall’attività della magistratura si aggiunge un ulteriore profilo, talvolta sottovalutato dalle imprese: quello della contrattazione collettiva.

Un appalto può infatti presentare, almeno in astratto, i requisiti di genuinità richiesti dalla legge e risultare comunque contrario alle disposizioni del contratto collettivo applicato dal committente.

L’esempio più noto è rappresentato dall’articolo 9 del CCNL per l’Industria Metalmeccanica.

La disposizione esclude dagli appalti i lavori svolti all’interno dell’azienda che siano direttamente pertinenti alle attività di trasformazione proprie dell’impresa.

L’applicazione della previsione richiede, pertanto, una valutazione concreta della natura dell’attività esternalizzata, del luogo nel quale viene eseguita e del suo collegamento con il ciclo produttivo.

Una previsione sostanzialmente analoga è contenuta nel CCNL per l’Industria Alimentare, che esclude dagli appalti le attività interne direttamente pertinenti alla trasformazione e all’imbottigliamento propri dell’impresa, nonché, entro i limiti previsti dal contratto, la manutenzione ordinaria continuativa.

Anche altri contratti collettivi introducono restrizioni o deroghe specifiche in relazione alle attività che possono essere affidate a terzi.

Non sempre, tuttavia, la contrattazione collettiva prevede un vero e proprio divieto.

In molti casi vengono stabiliti obblighi procedurali, informativi e di controllo.

Il CCNL Gomma-Plastica Industria, per esempio, disciplina le informazioni preventive da fornire alle rappresentanze sindacali in merito alle attività da affidare in appalto, al numero dei lavoratori impiegati dalle imprese appaltatrici e alle caratteristiche degli affidamenti.

Ne deriva che, prima di procedere a un’esternalizzazione, il committente dovrebbe effettuare almeno due verifiche distinte.

La prima riguarda la conformità dell’operazione alla disciplina legale dell’appalto.

La seconda concerne la sua compatibilità con il contratto collettivo applicato e il corretto adempimento degli eventuali obblighi di informazione e confronto sindacale.

 

3. La posizione assunta, nel tempo, dalla giurisprudenza del lavoro

Quando si parla di esternalizzazioni, non si può omettere di tenere in dovuta considerazione la posizione assunta dalla magistratura del lavoro.

Un tema di particolare attualità – preso recentemente in considerazione dalla Suprema Corte – riguarda l’utilizzo, da parte dei lavoratori dell’appaltatore, di impianti, macchinari, dispositivi o software messi a disposizione dal committente.

La questione è particolarmente rilevante nei moderni processi produttivi, nei quali l’integrazione tecnologica tra committente e appaltatore è spesso inevitabile.

Con l’ordinanza n. 16153 del 16 giugno 2025, la Corte di Cassazione ha escluso che la messa a disposizione di strumenti tecnologici da parte del committente renda, di per sé, illecito l’appalto.

Il committente può stabilire gli standard qualitativi del servizio, i risultati attesi, le regole di accesso ai propri sistemi informatici e, più in generale, le caratteristiche che il risultato contrattuale deve possedere.

Ciò che deve rimanere in capo all’appaltatore è, però, l’organizzazione concreta della prestazione e l’esercizio effettivo del potere direttivo nei confronti dei propri dipendenti.

La disponibilità della tecnologia non è, quindi, decisiva. Occorre verificare come essa venga concretamente utilizzata.

Un software che si limita a trasmettere ordini, richieste, priorità o standard di servizio può essere compatibile con un appalto genuino.

La valutazione può, invece, essere diversa quando il sistema determina direttamente e in modo individuale i tempi, le sequenze e le modalità di esecuzione del lavoro dei singoli addetti, senza un’effettiva mediazione organizzativa dell’appaltatore.

Il confine emerge chiaramente confrontando tale pronuncia con l’ordinanza n. 3280 del 9 febbraio 2025.

In questo caso, la Cassazione ha confermato la non genuinità dell’appalto perché il lavoratore riceveva disposizioni specifiche e costanti sulla concreta esecuzione dell’attività direttamente dai dipendenti del committente.

Non è, dunque, la proprietà del mezzo o del software a determinare la natura del rapporto.

L’elemento decisivo è rappresentato dall’effettiva titolarità dell’organizzazione e del potere direttivo.

 

4. Le cautele operative per il committente

Il quadro descritto rende evidente la necessità per il committente di superare una gestione meramente contrattuale e documentale degli appalti, nonché di porre in essere alcune condotte virtuose.

La prima cautela consiste nello svolgimento di una vera e propria due diligence sull’appaltatore: è necessario verificare che l’impresa disponga di struttura, esperienza, responsabili, personale, mezzi e capacità finanziaria adeguati rispetto al servizio affidato.

Un secondo elemento da attenzionare è rappresentato dalla congruità economica del corrispettivo: un prezzo che non consente ragionevolmente di coprire il costo del lavoro, la contribuzione, gli oneri di sicurezza, la struttura organizzativa e un margine imprenditoriale costituisce un rilevante segnale di allarme.

Occorre poi ricostruire e governare l’intera filiera: il contratto dovrebbe disciplinare espressamente il ricorso al subappalto, stabilendo se esso sia vietato oppure subordinato alla preventiva autorizzazione del committente. L’autorizzazione non dovrebbe ridursi a un passaggio formale, ma essere preceduta da verifiche sull’identità, sulla struttura e sull’affidabilità del subappaltatore.

Inoltre, i controlli non possono esaurirsi nella fase di selezione della controparte: sono necessari audit periodici, finalizzati a verificare la regolarità delle retribuzioni e dei versamenti contributivi, il rispetto delle norme sulla sicurezza, l’effettiva capacità produttiva e la presenza di eventuali subaffidamenti non autorizzati.

Particolare attenzione deve, infine, essere riservata alla separazione dei poteri organizzativi e direttivi.

I responsabili del committente dovrebbero interfacciarsi con uno o più referenti dell’appaltatore, evitando di impartire direttamente istruzioni operative ai singoli lavoratori.

La gestione dei turni, delle ferie, delle sostituzioni, delle contestazioni disciplinari e dell’assegnazione quotidiana delle attività deve rimanere effettivamente in capo all’appaltatore.

 

5. Conclusioni

Un buon contratto è necessario, ma non è sufficiente.

La genuinità di un appalto non dipende dalla denominazione attribuita all’accordo, ma dipende dalla coerenza tra il risultato affidato, il corrispettivo pattuito, l’autonomia organizzativa dell’appaltatore, la gestione quotidiana dei lavoratori e la realtà dell’intera filiera produttiva.

Il controllo sugli appalti si è ormai spostato dalla forma del contratto alla sostanza dell’organizzazione ed è proprio tale organizzazione, nel suo concreto funzionamento, a essere sempre più attentamente osservata dalle Procure e dai giudici.

Avv. Matteo Farnetani – WST Law & Tax Firm

 

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