Cassazione: l’adibizione a mansioni superiori in sostituzione del lavoratore assente dà diritto al nuovo inquadramento?

Con la sentenza n. 23718 del 21.07.2026, la Cassazione afferma che una successione di assegnazioni a mansioni superiori, se ciascuna di esse risulta inferiore ai limiti temporali previsti dal CCNL, non determina automaticamente il diritto all’inquadramento al livello superiore.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di veder accertato il proprio diritto all’inquadramento nel superiore livello di Quadro.

La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo che il ricorrente aveva svolto mansioni superiori solo per limitati periodi al fine di sostituire personale assente.

La sentenza

La Cassazione – confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello – rileva preliminarmente che, in ipotesi di sostituzione di un lavoratore assente con un collega di qualifica inferiore, l’art. 2103 c.c. non prescrive che il datore debba comunicare a quest’ultimo, in occasione dell’assegnazione, il nominativo del sostituito e i motivi della sostituzione.

Secondo i Giudici di legittimità, spetta invece al lavoratore provare che le mansioni superiori svolte non erano finalizzate alla sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.

Invero, continua la sentenza, la funzione sostitutiva impedisce il consolidamento dell’inquadramento superiore, anche in presenza di assegnazioni prolungate nel tempo, salvo diversa disciplina collettiva.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del dipendente, a fronte del mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sul medesimo.

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