Con la sentenza n. 11270 del 27.04.2026, la Cassazione afferma che, laddove la stazione appaltante individui nel bando di gara il parametro retributivo di riferimento, l’appaltatrice non può derogare a tale previsione con l’applicazione di un diverso contratto collettivo, ancorché sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Il fatto affrontato
I dipendenti, adibiti ad un appalto, ricorrono giudizialmente al fine di ottenere l’adeguamento ex art. 36 Cost. della retribuzione loro corrisposta, ritenendo che la stessa fosse da parametrare al CCNL indicato al bando di gara e non a quello applicato dalla società datrice.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che il CCNL applicato al rapporto, anche in considerazione della natura delle Organizzazioni firmatarie dello stesso, non era un contratto “pirata”.
La sentenza
La Cassazione – ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello – rileva preliminarmente che la clausola, inserita all’interno di un bando di gara, che vincola espressamente l’aggiudicataria al rispetto del trattamento economico del CCNL applicato in quel settore non è derogabile.
Secondo i Giudici di legittimità, infatti, detta clausola ha il chiaro obiettivo di garantire la parità di trattamento tra tutti i partecipanti alla gara, in ossequio al principio di concorrenza.
Per la sentenza, diversamente ragionando e consentendo all’aggiudicataria di applicare un contratto diverso, si vanificherebbe questa finalità ed il minor costo del lavoro diverrebbe uno strumento di alterazione della concorrenza.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dei dipendenti, cassando con rinvio la pronuncia impugnata.

