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INPS – Circ. n. 28 del 17.02.2021 : Legge di Bilancio - Istruzioni per le 12 settimane di cassa integrazione


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Con circ. n 28 del 17.02.2021 , l’ INPS fornisce una sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di misure di sostegno al reddito previste dalla Legge di Bilancio 2021. 

Sull'argomento è possibile consultare:

Ad essere trattate sono le disposizioni riguardanti le novità apportate dalla Legge di Bilancio all’impianto regolatorio in materia di misure a sostegno del reddito previste per le ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica. Sono fornite, inoltre, istruzioni per una corretta gestione delle domande relative alla Cassa Integrazione salariale ordinaria e in deroga e di assegno ordinario, per le ulteriori 12 settimane di integrazioni salariali previste dalla Legge di Bilancio. 

La nuova disciplina, a differenza della precedente, differenzia l’arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti che devono rientrare nei periodi dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021 per la Cassa Ordinaria, e dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 per Cassa in deroga e assegno ordinario. 

Relativamente alle modalità di presentazione delle domande, l’ INPS rinvia alle istruzioni già impartite con il mess. n. 406 del 29.01.2021

Le domande dovranno essere inviate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa ( 28 febbraio 2021, per le sospensioni o riduzioni di gennaio 2021 ) e sarà necessario utilizzare la nuova causale “ Covid-19 L. 178/20. 

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale tramite i modelli “SR41” e “SR43” semplificati entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, in alternativa, entro 30 giorni dalla notifica della PEC di autorizzazione, qualora venga previsto un termine più favorevole all’azienda. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. 

L'Istituto specifica che le tutele di cui alla Legge n. 178/2020 trovano applicazione a tutti i lavoratori inforza al 4 gennaio 2021, primo giorno utile del 2021 per l'instaurazione dei rapporti di lavoro.

Sempre in tema di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito, la circolare ripercorre le proroghe e i relativi ri-finanziamenti disposti con la Legge di Bilancio tra le quali: 

CIGS per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni. misura rivolta a quelle aziende che cessano l’attività produttiva nel biennio 2021 - 2022

• Per il triennio 2021-2023, è stato rifinanziato il trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, introdotto – nel periodo 2018/2020 - dall'articolo 1, comma 1, del D.lgs 18 maggio 2018, n. 72;

• per il biennio 2021-2022 è confermata la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente, secondo la disciplina di cui all’articolo 22–bis del D.lgs n. 148/2015;

• Rifinanziate inoltre le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center nel limite di spesa di 20 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione ( articolo 44, comma 7, del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 148 ).

Fonte: INPS – Circ. n. 28 del 17.02.2021