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INPS – Mess. n. 406 del 29.01.2021 : Nuove istruzioni per le 12 settimane di cassa integrazione sino al 31 marzo


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Come noto, la Legge di Bilancio 2021 ha dettato nuove disposizioni per i trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Sull’argomento si veda :

Legge di bilancio 2021: ammortizzatori sociali COVID 19 ;
Legge di bilancio 2021:Non solo CIG COVID, ulteriori finanziamenti per le integrazioni salariali straordinarie in Legge di Bilancio ;

In particolare, è stato introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), assegno ordinario (ASO) e Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA). 

Il periodo aggiuntivo può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili al Covid-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020. 

È possibile richiedere la concessione della Cassa Integrazione e dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane. La nuova disciplina, a differenza di quello precedente, riconosce un diverso arco temporale entro cui è possibile collocare i diversi trattamenti, infatti:

• I trattamenti di CIGO dovranno essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021;
• L’ assegno ordinario e il trattamenti in deroga dovranno, invece, essere collocati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.

Con il mess. n. 406 del 29.01.2021, l’INPS fornisce prime indicazioni in merito alla presentazione delle istanze con la nuova causale, denominata “ COVID 19 L.178/20 “.

Per il resto è confermata la disciplina ordinaria in materia di termine decadenziale di trasmissione delle domande, fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Considerata l’entrata in vigore della legge di bilancio 2021, la scadenza prevista per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio, rimane il 28 febbraio 2021.

Nelle ipotesi in cui l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto. L’ istanza verrà accolta parzialmente per il periodo residuo che risulti ancora nei termini di legge.

Fonte: INPS – Mess. n. 406 del 29.01.2021