Stampa

Legge di bilancio 2021: ammortizzatori sociali COVID 19


grafica ammortizzatori sociali
icona

I commi da 299 a 308 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021 prevedono la concessione di ulteriori periodi di ammortizzatori sociali - integrazioni salariali ordinarie, assegni ordinari dei fondi di solidarietà , integrazioni salariali in deroga - per far fronte alle perduranti conseguenze della pandemia da COVID-19. 

Tali periodi, in relazione ai casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sono previsti nella misura massima di:  

a)dodici settimane, relative all’arco temporale 1° gennaio 2021-31 marzo 2021, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale;  

b)dodici settimane, relative al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, per gli assegni ordinari di integrazione salariale, sia dei fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS che dei fondi di solidarietà bilaterali cosiddetti alternativi (artigianato, lavoro somministrato); 

c)dodici settimane, relative al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga;  

d)novanta giorni, relativi al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, per i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA).  

Con riferimento ai mesi del 2021 sopra menzionati, le dodici settimane costituiscono il periodo massimo di fruizione di ammortizzatori sociali con causale COVID-19.  

I periodi precedentemente richiesti ed autorizzati ai sensi dell’art. 12 del d.l. n.137/2020, se collocati anche parzialmente dopo il 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle dodici settimane.  

Il comma 306 prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato con esclusione di quelli del settore agricolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di otto settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021 e a condizione che i medesimi datori non richiedano i suddetti ammortizzatori.  

L'esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.

Il beneficio è concesso per un periodo aggiuntivo rispetto a quello eventuale di godimento dello sgravio omologo concesso dalle norme precedenti.

Il riconoscimento dello sgravio di cui al comma 306 è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.

I datori, che abbiano richiesto l’esonero in base alla normativa precedente, possono rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda di intervento di integrazione salariale ai sensi della nuova legge di bilancio.  

Per i trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi dei commi in esame non è previsto alcun contributo addizionale.

Gli ammortizzatori COVID 19 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data del 1° gennaio 2021. 

Le domande di trattamento sono da inoltrare all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui abbia avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. 

In fase di prima applicazione, il termine di decadenza scade il 28 febbraio 2021 (la norma transitoria fa, infatti, riferimento alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge.

In caso di pagamento diretto della prestazione al dipendente da parte dell’INPS (ivi compreso il trattamento di CISOA), il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui sia collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione; tuttavia, qualora il termine così determinato sia anteriore al 31 gennaio 2020, il termine per l’invio è costituito da quest’ultima data. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico (in via definitiva) del datore di lavoro inadempiente.  

a cura di Fieldfisher