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Non solo CIG COVID, ulteriori finanziamenti per le integrazioni salariali straordinarie in Legge di Bilancio


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Con il d.lgs. n. 148/2015, è stata tentata una razionalizzazione ed omogeneizzazione dell’area delle cosiddette tutele in costanza di rapporto di lavoro e, in particolare, delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.

L’obiettivo è stato perseguito anche concentrando tutte le normative all’interno del decreto legislativo, costruito come una sorta di testo unico delle normative legislative applicabili alle integrazioni salariali e anche alle prestazioni dei fondi di solidarietà.

Ciò non ha impedito la successiva adozione di specifiche misure legislative volte ad affrontare situazioni di difficoltà di particolari imprese e dei lavoratori da esse dipendenti, applicando criteri diversi da quelli previsti come generali dal d.lgs. n. 148/2015.

Queste misure sono state collocate talora all’interno dello stesso decreto legislativo e, talaltra, al di fuori di esso.

Oltre a trattare degli ammortizzatori sociali COVID-19, la legge di bilancio 2021 alimenta anche il filone degli interventi specifici di ampliamento della fruibilità delle integrazioni salariali straordinarie in particolari situazioni di difficoltà. 

In particolare, la legge di bilancio procede in tal senso con le sue seguenti disposizioni:

art. 1, comma 278/Proroga di integrazioni salariali straordinarie -> aggiorna l’art. 44 del d.l. n. 109/2018 (cosiddetto Decreto Genova)

Per gli anni 2021 e 2022, in deroga ai limiti di durata massima fisata dagli artt. 4 e 22 del d.lgs. n. 148/2015, può essere autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale:

-per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale,

-laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata.

I predetti interventi sono autorizzati nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l’anno 2022.

Art.1, comma 285/Integrazioni salariali straordinarie per imprese con rilevanza economica strategica -> aggiorna l’art. 22-bis del d.lgs. n. 148/2015 

Il comma 285 estende l’efficacia delle disposizioni del predetto art. 22-bis agli anni 2021 e 2022, nel limite di 130 milioni per il 2021 e 100 milioni per il 2022.

Per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale, che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, anche nel 2021 e 2022 previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della regione interessata, o delle regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni, in ai limiti di durata massima, può essere concessa:

- la proroga dell’intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21, comma 2, del d.lgs. n. 148/2015 sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale;

-la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di sei mesi, qualora il piano finalizzato al superamento della crisi aziendale di cui all’articolo 21, comma 3, del d.lgs. n. 148/2015 presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di dodici mesi di cui all’articolo 22, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 148/2015.

-la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l’esubero di personale già dichiarato nell’accordo di cui all’articolo 21, comma 5, d.lgs. n. 148/2015 e siano presentati piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la regione interessata, o con le regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni.

Art. 1,commi 286-288/Integrazioni salariali straordinarie in deroga relative a piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso l’Unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico

Alle Regioni e alle Province autonome è data la facoltà di concedere trattamenti di integrazione salariale straordinaria in deroga nel limite di 12 mesi, aventi come destinatari i lavoratori di imprese la cui crisi è incardinata presso l’Unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico.

Questo è previsto per l’anno 2021 e nel limite massimo delle risorse già assegnate alle Regioni e alle Province autonome ai sensi dell’art. 44, comma 6-bis, del d.lgs. n. 148/2015 ove non previamente utilizzate in base ad altre leggi e, comunque, nel limite massimo di 10 milioni per l’anno 2021.

Ai lavoratori beneficiari delle integrazioni, le Regioni e le Province autonome assicurano misure di politica attiva individuate, in accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, in un apposito piano da trasmettere al Ministero del lavoro e all’ANPAL.

Per tali misure di politica attiva, le Regioni e le Province si avvalgono di risorse proprie senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art.1, comma 289/Integrazione salariali straordinarie in relazione a piani di recupero occupazionale -> aggiorna l’art. 44-bis, comma 11-bis, del d.lgs. n. 148/2015

Il comma 289, riproducendo la possibilità che siano autorizzati ulteriori interventi di integrazione salariale straordinaria, stanzia 180 di euro con il fine di favorire l’attuazione dei piani di recupero occupazionale di lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, previa presentazione da parte delle stesse di piani che prevedono appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.

Le ulteriori risorse rese disponibili sono da ripartire fra le Regioni con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia.

Art. 1, comma 290/Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi complessa

Il comma 290 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro un apposito Fondo per il sostegno dei lavoratori di imprese di aree di crisi complessa ai quali, per mancanza di risorse, nel 2020 non è stata assicurata la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione straordinaria e di mobilità in deroga.

Al Fondo è attribuita una dotazione di 10 milioni per il 2021.