Cassazione: è legittima l’irrogazione di due distinti licenziamenti?
L’ordinanza n. 1376 della Cassazione chiarisce la legittimità di due distinti licenziamenti se basati su fatti diversi e sconosciuti al datore al primo recesso.
L’ordinanza n. 1376 della Cassazione chiarisce la legittimità di due distinti licenziamenti se basati su fatti diversi e sconosciuti al datore al primo recesso.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 34655 del 27.12.2024, chiarisce che i lavoratori impatriati possono richiedere il rimborso fiscale per l’agevolazione non fruita, anche senza domanda al datore di lavoro.
L’articolo esamina un’ordinanza della Cassazione che consente ai CCNL di escludere le assenze per malattie professionali dal periodo di comporto, proteggendo i lavoratori dalle conseguenze negative legate alla loro attività.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 27698 del 25.10.2024, stabilisce che un lavoratore licenziato per condotta di gravità analoga a quelle per cui il CCNL prevede una sanzione conservativa ha diritto alla reintegrazione.
La Cassazione, con la sentenza n. 602 del 2025, stabilisce che i contributi sono dovuti anche nel periodo tra la scadenza di un contratto nullo e la sentenza di nullità.
La Cassazione stabilisce che i controlli datoriali non possono basarsi su dati antecedenti all’insorgere di sospetti di illeciti, confermando l’illegittimità di un licenziamento basato su tali dati.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 172 del 2025, stabilisce che l’onere della prova in caso di licenziamento per plurimi addebiti ricade sul lavoratore.
La Cassazione, con la sentenza n. 605 del 2025, stabilisce che i lavoratori disabili hanno diritto allo smartworking per evitare discriminazioni, imponendo ai datori di lavoro di apportare ragionevoli accomodamenti.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 170 del 07.01.2025, stabilisce che i lavoratori disabili devono avere un periodo di comporto differenziato, riconoscendo la discriminazione indiretta nell’applicazione dello stesso periodo dei normodotati.
La Corte d’Appello di Catanzaro ha stabilito che, prima del Collegato Lavoro, l’assenza prolungata di un dipendente non costituiva dimissioni implicite, annullando un licenziamento per dimissioni presunte.