Cassazione: licenziato il lavoratore che rifiuta il trasferimento
La Cassazione ha stabilito che è legittimo il licenziamento di un lavoratore che rifiuta un trasferimento e manomette i registri orari.
La Cassazione ha stabilito che è legittimo il licenziamento di un lavoratore che rifiuta un trasferimento e manomette i registri orari.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 1472 del 2024, ha stabilito che è legittimo il licenziamento di un dipendente che, durante l’assenza per malattia, svolge attività lavorative che possono compromettere la guarigione.
L’ordinanza della Cassazione n. 1975 del 2024 conferma la validità della conciliazione firmata fuori sede protetta, se il lavoratore è assistito dal sindacato.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 2739 del 2024, ha stabilito che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è legittimo solo se le mansioni residue sono residuali e non autonome.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 3232 del 2024, conferma che la violazione delle normative bancarie può giustificare il licenziamento per giusta causa.
La Cassazione chiarisce che in caso di reintegra giudiziale, l’invito a riprendere servizio può essere inviato dal datore prima del limite massimo di 30 giorni, con risoluzione del rapporto al trentesimo giorno.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 2859 del 31.01.2024, stabilisce che la violazione del procedimento disciplinare previsto dal R.D. 148/1931 comporta la nullità della sanzione irrogata al lavoratore.
La Cassazione penale ha stabilito che i dipendenti pubblici che si scambiano i cartellini per falsificare gli orari di lavoro sono responsabili di truffa aggravata.
La Cassazione a Sezioni Unite stabilisce che la prescrizione dei crediti retributivi nel pubblico impiego decorre sempre in corso di rapporto, sia a tempo determinato che indeterminato.
La Cassazione dichiara illegittimo il licenziamento di un dipendente per lavoro da remoto, sottolineando l’assenza di giusta causa quando le mansioni non richiedono presenza fisica.