Cassazione: quando lo storno di dipendenti integra la concorrenza sleale
La Cassazione stabilisce che lo storno di dipendenti non costituisce concorrenza sleale se non è intenzionalmente dannoso per il competitor.
La Cassazione stabilisce che lo storno di dipendenti non costituisce concorrenza sleale se non è intenzionalmente dannoso per il competitor.
La Cassazione, con la sentenza n. 2365 del 2020, stabilisce che le garanzie procedurali per il licenziamento disciplinare si applicano anche agli apprendisti, confermando l’assimilabilità del contratto di apprendistato all’ordinario rapporto di lavoro.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 1656 del 2020, chiarisce che nei gruppi societari, l’obbligo di repechage è limitato all’azienda titolare del rapporto di lavoro, a meno che non sia dimostrata una gestione unitaria delle imprese.
La Cassazione, con la sentenza n. 2315 del 31.01.2020, chiarisce che il cambio d’appalto con trasferimento d’azienda comporta l’applicazione dell’art. 2112 c.c. per il calcolo dell’anzianità di servizio.
La Cassazione stabilisce che il licenziamento per assenza ingiustificata può essere sproporzionato, anche se previsto dal CCNL, considerando assenza di precedenti sanzioni e danni.
La Cassazione stabilisce che, in caso di cessazione dell’attività aziendale, non è possibile la reintegra del dipendente, ma solo un risarcimento.
La Cassazione, con la sentenza n. 1890 del 2020, conferma la legittimità del licenziamento per stalking sul posto di lavoro, ritenendolo giusta causa indipendentemente dalle previsioni contrattuali.
La Cassazione, con la sentenza n. 2862 del 2020, stabilisce che il diritto di indire assemblee sindacali è prerogativa non solo della RSU collegialmente, ma anche di ogni singolo componente eletto in liste di sindacati rappresentativi.
La Cassazione, con la sentenza n. 2527 del 04.02.2020, stabilisce che le assenze per infortunio sul lavoro non si computano nel periodo di comporto solo se dovute a colpa del datore.
La Cassazione stabilisce che in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’onere della prova sull’impossibilità del repechage è a carico del datore di lavoro.