Cassazione: la mancata formazione esterna dell’apprendista non comporta la decadenza dalle agevolazioni contributive
La Cassazione, con l’ordinanza n. 2558 del 05.02.2026, stabilisce che la mancata formazione esterna dell’apprendista non comporta automaticamente la decadenza dalle agevolazioni contributive, a meno che l’inadempimento non incida significativamente sull’obiettivo formativo.






