Stampa

Cassazione: il lavoratore può rifiutare il trasferimento a seguito della reintegra?


icona

Con l’ordinanza n. 16206 del 19.05.2022, la Cassazione afferma che, al fine di addivenire ad un giudizio di proporzionalità o meno della decisione del lavoratore di disattendere l’ordine datoriale di trasferimento, è necessario valutare tutte le circostanze del caso concreto, nell’ottica di bilanciamento dei contrapposti interessi.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per non essersi presentato nella sede aziendale ove era stato assegnato a seguito della reintegra disposta giudizialmente come conseguenza di un precedente recesso dichiarato infondato.
A base della predetta domanda, il medesimo deduce che il trasferimento disposto, senza alcuna motivazione, dall’azienda datrice doveva ritenersi illecito, posto che la sentenza di reintegra prevedeva che la stessa avvenisse nel luogo e nelle mansioni originarie.

L’ordinanza

La Cassazione rileva che, qualora il lavoratore non dia esecuzione al provvedimento datoriale di trasferimento, è necessario operare una valutazione che verifichi la sussistenza o meno della buona fede nel comportamento del dipendente.

Per la sentenza, detta indagine, in coerenza con le richiamate caratteristiche del rapporto di lavoro, dovrà essere condotta sulla base delle concrete circostanze che connotano la specifica fattispecie.
In particolare, dovrà tenersi conto della entità dell'inadempimento in relazione:
- al complessivo assetto di interessi regolato dal contratto;
- alla concreta incidenza del trasferimento su fondamentali esigenze di vita e familiari del lavoratore;
- alla puntuale, formale esplicitazione delle ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del provvedimento di trasferimento;
- alla incidenza del comportamento del lavoratore sulla organizzazione datoriale e più in generale sulla realizzazione degli interessi aziendali.

Secondo i Giudici di legittimità, tutti i citati elementi devono essere considerati nell'ottica del bilanciamento degli opposti interessi in gioco, anche alla luce dei parametri costituzionali di cui agli artt. 35, 36 e 41 Cost.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, ritenendo proporzionata la reazione del lavoratore, a fronte della grave condotta societaria (protratta inottemperanza alla decisione giudiziale di reintegra e, successiva, sostanziale elusione della stessa).

A cura di Fieldfisher