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Corte d’Appello di Firenze: diritto alla NASPI anche se il trasferimento è legittimo


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Con la sentenza n. 258 del 02.10.2023, la Corte d’Appello di Firenze afferma che, ai fini del riconoscimento della NASPI, non è necessario che il trasferimento del lavoratore presso una sede aziendale sita a oltre 50 Km sia illegittimo, essendo sufficiente che detto provvedimento renda, in concreto, per il dipendente impossibile o comunque esageratamente gravoso eseguire la prestazione.

Il fatto affrontato

La lavoratrice ricorre giudizialmente nei confronti dell’INPS al fine di veder accertato il suo diritto a percepire la NASPI, a seguito delle dimissioni per giusta causa presentate a fronte del provvedimento datoriale che disponeva il trasferimento della medesima presso una sede aziendale sita in una diversa città.
Il Tribunale rigetta la predetta domanda, sul presupposto che la ricorrente non aveva contestato il trasferimento, né aveva documentato la sua volontà di farlo.

La sentenza

La Corte rileva, preliminarmente, che il diritto alla NASPI sussiste ogniqualvolta la risoluzione del rapporto di lavoro sia riferibile, non a una libera determinazione del dipendente, ma un fatto altrui, normalmente del datore, idoneo a non consentire comunque la prosecuzione del rapporto.

Per i Giudici, non è richiesta l’ingiustizia della determinazione del terzo cui si riferisce la risoluzione del rapporto o l’estraneità del lavoratore rispetto alla fattispecie risolutiva, tanto che la NASPI è sicuramente dovuta anche in caso di licenziamento legittimamente intimato.

Secondo la sentenza, quindi, anche l’esercizio legittimo dei poteri datoriali può determinare modifiche essenziali dei contenuti del rapporto tali da rendere sostanzialmente impossibile per il lavoratore proseguirne l’esecuzione.
In tali casi, la risoluzione del rapporto è, in effetti, causalmente riferibile al potere organizzativo datoriale e quindi la disoccupazione è involontaria.

Su tali presupposti, la Corte accoglie l’appello della lavoratrice, riconoscendo il diritto della stessa a ricevere la NASPI.

A cura di Fieldfisher