Con l’ordinanza n. 18892 del 10.07.2024, la Cassazione ribadisce il seguente principio di diritto: “qualora nelle more vi sia stata sostituzione con altro lavoratore o sia stato soppresso il posto prima occupato, il lavoratore di cui è stata accertata l'illegittimità del licenziamento deve essere nel primo caso ricollocato nel posto e nelle mansioni precedentemente occupate, mentre, nel secondo può essere adibito a mansioni equivalenti purché sempre nella stessa sede di lavoro; tale regola può essere derogata solo per la dimostrata impossibilità, dovuta a insussistenza di posti comportanti l'espletamento delle ultime mansioni o di mansioni equivalenti, di riammettere il lavoratore reintegrato nella precedente sede, incombendo sul datore di lavoro l'onere di provare tali circostanze”.
Il fatto affrontato
Il lavoratore impugna giudizialmente l’ordine di trasferimento impartito dalla società datrice all’esito della reintegra disposta dopo la declaratoria di illegittimità del licenziamento precedentemente irrogatogli.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ordinando alla società datrice di riadibire il ricorrente presso lo stabilimento di provenienza.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che il datore deve ottemperare all’ordine di reintegrazione riammettendo il dipendete nella stessa sede di lavoro nella quale questi operava all'atto dell'illegittimo licenziamento.
Secondo i Giudici di legittimità, l’unica eccezione alla regola generale è costituita dall'impossibilità di riammettere il lavoratore reintegrato nella precedente sede per la dimostrata insussistenza di posti comportanti l'espletamento delle ultime mansioni nonché di mansioni equivalenti a queste ultime.
In tali ipotesi, continua la sentenza, spetta al datore fornire la prova della impossibilità di ricollocare il dipendente presso la sede in cui lavorava prima del licenziamento.
Non ritenendo assolto detto onere nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma l’illegittimità dell’impugnato trasferimento.
A cura di WST