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Cassazione: che effetti ha sul trasferimento per avvicinamento al familiare disabile il successivo decesso dello stesso?


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Con la sentenza n. 34090 del 06.12.2023, la Cassazione afferma che, in caso di trasferimento per avvicinamento al familiare disabile, il successivo venir meno dei suoi presupposti legali (decesso del congiunto) non lo estingue, ma eventualmente radica il presupposto (o uno dei presupposti) affinché sia disposto un nuovo trasferimento.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, dipendente ministeriale, ricorre giudizialmente al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al trasferimento per vicinanza al familiare disabile, ai sensi dell’art. 33, comma 5, L. 104/1992.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo che non avesse rilievo il fatto che nel corso del giudizio di secondo grado il familiare disabile fosse deceduto.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva che il trasferimento per avvicinamento al familiare disabile, una volta disposto, non può essere revocato improvvisamente ed automaticamente per il decesso del congiunto e, il conseguente, venir meno delle condizioni fattuali che in origine lo giustificavano.

Secondo i Giudici di legittimità, in tali circostanze, si devono invece seguire le regole proprie della mobilità dei pubblici dipendenti ispirate dalla necessità di rispettare le priorità fra più aspiranti e di verifiche sulla disponibilità dei posti.

Per la sentenza, ne consegue che il nuovo trasferimento, per quanto basato sul venir meno in corso di causa del presupposto fattuale che lo aveva legittimato, non estingue retroattivamente il preesistente diritto della lavoratrice, ma importa il sorgere di situazioni soggettive, per entrambe le parti del rapporto di lavoro, nuove.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’Ente datore, confermando il diritto del dipendete al trasferimento.

A cura di Fieldfisher