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TAR Lombardia: illegittimo negare il trasferimento ex lege 104/1992 per sovraffollamento della sede richiesta


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Con la sentenza n. 819 del 03.04.2023, il TAR Lombardia afferma che l’incompatibilità al trasferimento richiesto dal militare, ai sensi dell’art. 33 comma 5 L.104/1992, non può ravvisarsi esclusivamente nel sovraffollamento riscontrabile in tutte le sedi utili al riavvicinamento del richiedente.

Il fatto affrontato

Il militare impugna giudizialmente il provvedimento di dinego alla sua richiesta di trasferimento, ai sensi dell’art. 33 comma 5 L.104/1992, in una caserma attigua alla residenza della madre, portatrice di handicap grave.

La sentenza

Il TAR rileva, preliminarmente, che il trasferimento, per esigenze legate all’accudimento di un familiare lontano che versa nelle condizioni descritte dall’art. 33, comma 5, L. 104/1992, deve essere valutato come una tutela della persona affetta da disabilità e non come un beneficio del militare richiedente.

Per i Giudici, ne consegue che la relativa domanda non può essere respinta sulla base di un’incompatibilità dovuta alla presenza di un eccessivo numero di militari in tutte le sedi utili al riavvicinamento del richiedente.

Secondo la sentenza, infatti, tali condizioni di soprannumero sono imputabili a un’errata gestione del potere organizzativo da parte dell’Amministrazione e non è, dunque, ragionevole farne carico al soggetto che debba prestare assistenza a un familiare non autosufficiente.

Su tali presupposti, il TAR Lombardia accoglie il ricorso del militare e riconosce il medesimo il diritto ad essere trasferito.

A cura di Fieldfisher