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Cassazione: il testo del CCNL va depositato in Cassazione?


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Con l’ordinanza n. 31695 del 14.11.2023, la Cassazione afferma che la contrattazione collettiva di lavoro privato, a differenza di quella di lavoro pubblico, non è assistita da meccanismi di pubblicità, con la conseguenza che la conoscenza delle sue norme all’interno del giudizio non può che avvenire su iniziativa della parte interessata, che è tenuta a depositarne il testo integrale in primo grado.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di veder accertata l'illegittimità del suo trasferimento presso una sede aziendale sita in un’altra città.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, non ritenendo provata la sussistenza di una diversa unità produttiva intesa come autonoma articolazione connotata di indipendenza tecnica ed amministrativa.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che per unità produttiva dalla quale il prestatore non può essere trasferito, se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, va intesa quella che costituisce articolazione autonoma dell'impresa, con idoneità a produrre beni e servizi.

Venendo all’analisi di un altro profilo, la sentenza afferma che, nel ricorso in cassazione, è sufficiente riprodurre nel corpo dell'atto la sola norma contrattuale collettiva sulla quale si basano principalmente le doglianze, purché il testo integrale del CCNL sia stato prodotto nei precedenti gradi di giudizio.

I Giudici di legittimità, infatti, devono essere posti nelle condizioni di verificare e giudicare correttamente l’interpretazione offerta dal Giudice del merito e la produzione del testo integrale è il presupposto per l’adempimento della funzione nomofilattica della Cassazione.

Non avendo il lavoratore depositato il CCNL nei precedenti gradi, la Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso dal medesimo proposto.

A cura di Fieldfisher