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Cassazione: anche con incompatibilità ambientale serve il nulla osta per trasferire il sindacalista


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Con l’ordinanza n. 15548 del 01.06.2023, la Cassazione afferma che, nel pubblico impiego, il trasferimento del dirigente sindacale disposto senza il previo nulla osta dell’organizzazione di appartenenza risulta illegittimo anche se sono presenti situazioni di incompatibilità ambientale atte a sorreggere il provvedimento.

Il fatto affrontato

L’assistente scolastico, membro della RSU, impugna giudizialmente il provvedimento inerente al suo trasferimento d'ufficio.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo legittimo il trasferimento del ricorrente a fronte di una accertata incompatibilità ambientale.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva preliminarmente che, anche nel comparto scuola, il trasferimento in un'unità operativa ubicata in sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della RSU della quale il dirigente sia componente.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, nelle pubbliche amministrazioni le libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dallo Statuto dei Lavoratori che, all'art. 22, sottopone il trasferimento dei dirigenti sindacali al previo nulla osta.

Circostanza questa che, per la sentenza, non può essere superata nemmeno in presenza di un’accertata incompatibilità ambientale.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal lavoratore e dichiara inefficace il trasferimento disposto nei suoi confronti.

A cura di Fieldfisher