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PA : Permessi studio per università telematiche ? Solo con frequenza e modalità sincrona.


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Relativamente al pubblico impiego, i permessi per frequentare corsi di studio hanno la funzione di giustificare l’assenza del lavoratore qualora la frequenza medesima avvenga in orari coincidenti con l’orario di lavoro.

Con sentenza n.. 25038/2025, la Corte di Cassazione,  ha affermato che “nel caso di università telematiche che erogano lezioni in modalità asincrona, la circostanza che il lavoratore non sia tenuto a rispettare orari di frequenza prestabiliti comporta che la partecipazione alle lezioni possa avvenire anche al di fuori dell’orario di lavoro, con conseguente venire meno della necessità di fruizione dei permessi studio”.

Le lezioni erogate in modalità asincrona, non presuppongono che il lavoratore sia obbligato a frequentare in orari rigidi, come avviene per i corsi in presenza nell’Università ordinaria. Nel caso di Università telematiche il lavoratore ha in effetti la possibilità di partecipare alle lezioni anche al di fuori dell’orario di lavoro facendo venir meno uno dei presupposti per la fruizione dei permessi studio.

La vicenda ha riguardato alcuni dipendenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che avevano fruito dei permessi previsti dall’articolo 48 del CCNL Comparto Agenzie Fiscali, per seguire lezioni universitarie online. L’amministrazione aveva contestato la mancata presentazione di certificazioni attestanti che le lezioni si svolgessero in orari coincidenti con l’attività lavorativa.

Il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso dei lavoratori, riconoscendo loro il diritto ai permessi studio senza necessità di dimostrare la coincidenza tra orario di lavoro e frequenza delle lezioni. La decisione si fondava su un’interpretazione ampia del diritto allo studio indipendente dalla modalità (presenza o telematica) di frequenza.

La Corte d’Appello di Milano aveva confermato tale orientamento, escludendo che la contrattazione collettiva imponesse l’onere di provare l’impossibilità di seguire i corsi in orario diverso da quello di servizio. Secondo i giudici di secondo grado, un’interpretazione restrittiva avrebbe discriminato gli studenti iscritti a università telematiche, costringendoli a concentrare l’attività di studio fuori dall’orario lavorativo, in contrasto con il principio di parità di trattamento e con il diritto allo studio sancito dall’articolo 10 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

Tuttavia, l’amministrazione aveva proposto ricorso per Cassazione, denunciando la violazione delle norme sopra richiamate e sostenendo la necessità di distinguere tra corsi in presenza, soggetti a orari vincolati, e corsi online, che possono essere seguiti in modalità asincrona e quindi anche al di fuori dell’orario di servizio.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Dogane, ribaltando le decisioni di merito. Nella sentenza a Corte ha richiamato la propria giurisprudenza (Cass. civ. n. 10344/2008 e n. 17128/2013), ribadendo che i permessi retribuiti possono essere concessi soltanto per la frequenza di lezioni o corsi in orari coincidenti con quelli di servizio, non per la semplice attività di studio o preparazione agli esami.

Il diritto allo studio - L’ intervento della contrattazione collettiva nella definizione della disciplina relativa al diritto di studio dei lavoratori rende il quadro estremamente variegato.

Nel nostro ordinamento , infatti, il lavoratore che intenda potenziare la propria posizione lavorativa e culturale, frequentando corsi di studi scolastici, universitari o professionali è tutelato dall’ art. 10 della Legge 300/1970, il quale dispone che : «I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali», prevedendo così agevolazioni e temperando, almeno in parte, gli obblighi che derivano dal rapporto di lavoro.

La contrattazione collettiva integra questa disciplina legale specificando quanti permessi studio, retribuiti e non, possono essere richiesti, le modalità e il numero di dipendenti che possono assentarsi contemporaneamente per utilizzarli.

Per quanto riguarda il settore privato, ad esempio, il CCNL Commercio Confcommercio prevede permessi retribuiti entro un monte ore di 150 ore procapite in un triennio, usufruibili anche in un solo anno per corsi anche non coincidenti con il normale orario di lavoro, previa richiesta formale al datore di lavoro e presentazione della documentazione attestante l’ iscrizione e la partecipazione ( art. 171 del CCNL ). Vengono riconosciuti, inoltre, ulteriori 5 giorni  di permesso ( 40 ore l’anno  previste dall’ art. 166 del CCNL) per sostenere prove di esame e per la relativa preparazione. Il CCNL Confcommercio introduce poi una clausola limitativa che consente di accettare richieste contemporanee entro il 2 % della forza occupata, o  per un solo lavoratore l’anno nelle aziende da 30 a 49 dipendenti. La limitazione trova il suo fondamento nell’esigenza di garantire il normale svolgimento delle attività.

Nel settore metalmeccanico l’ utilizzo delle 150 ore è riconosciuto anche per la frequenza di corsi serali oltre ,ovviamente, alla frequenza di corsi professionali e aggiornamenti tecnici, con priorità ai lavoratori che non possiedono titoli di studio superiori.

In ogni caso, per presentare la domanda, il dipendente deve fornire l’indicazione dell’ente formativo presso cui è iscritto, il dettaglio delle giornate e delle ore richieste per seguire i corsi o sostenere gli esami e, laddove richiesto, la documentazione che attesti la concomitanza degli impegni formativi con l’orario di lavoro.

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