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Cassazione: risarcito il dirigente cui non viene riconosciuta la parte variabile della retribuzione


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Con l’ordinanza n. 28258 del 09.10.2023, la Cassazione afferma che il dirigente medico, cui non viene riconosciuta la parte variabile della retribuzione di posizione a causa della omessa approvazione datoriale del provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali, ha diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno da perdita di chance.

Il fatto affrontato

I lavoratori, dirigenti medici, ricorrono giudizialmente al fine di ottenere l’indennità di posizione variabile, non corrispostagli a causa della mancata approvazione, da parte della AUSL datrice, di un provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali fondato sulla diversa pesatura di ciascun incarico in base all’importanza e alla complessità.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo che la condotta datoriale integrasse l’inadempimento di un preciso obbligo contrattuale, fonte di responsabilità ex art. 1218 c.c.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva preliminarmente che, in tema di dirigenza medica del settore sanitario pubblico, la P.A. è tenuta a dare inizio e a completare, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede e previa consultazione sindacale, il procedimento per l’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi.

Per la sentenza, il mancato rispetto dei termini interni che ne scandiscono lo svolgimento, l’omessa conclusione delle trattative entro la data fissata dal contratto collettivo e le eventuali problematiche concernenti il fondo espressamente dedicato alla quantificazione della quota variabile, non fanno venir meno di per sé l’obbligo gravante sulla P.A. di attivare e concludere la procedura diretta all’adozione di tale provvedimento.

Secondo i Giudici di legittimità, la violazione dell’obbligazione della P.A. di attivare e completare il procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi legittima il dirigente medico interessato a chiedere, non l’adempimento di tale obbligazione, ma solo il risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla AUSL e conferma il diritto dei dirigenti al risarcimento del danno.

A cura di Fieldfisher