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Cassazione: l’indennità per il lavoro svolto nei giorni festivi spetta anche ai turnisti


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Con l’ordinanza n. 1505 del 25.01.2021, la Cassazione afferma che la circostanza che i turnisti - poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo - siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il loro diritto a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.

Il fatto affrontato

I lavoratori ricorrono giudizialmente al fine di richiedere il pagamento della maggiorazione prevista dal CCNL in favore del personale del comparto sanità chiamato a rendere la prestazione anche in giorni festivi infrasettimanali.
La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, sul presupposto che l’orario dei ricorrenti era articolato in turni e l'Azienda sanitaria datrice aveva corrisposto loro l'indennità riconosciuta ai turnisti che copriva anche il servizio ricadente in giorno festivo.

L’ordinanza

La Cassazione - nel ribaltare la statuizione della Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha imposto ai lavoratori impegnati nel settore sanitario di rendere la prestazione anche nel giorno festivo.
A fronte di ciò, però, ha riconosciuto il diritto - confermato anche dalla contrattazione collettiva - ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita, o, in alternativa, a ricevere il pagamento doppio della giornata festiva lavorata.

Per la sentenza, tale riposo compensativo o pagamento maggiorato non può essere sostituito dalla fruizione, da parte del personale sanitario interessato, dell’indennità prevista per i lavoratori turnisti.
La ratio della predetta indennità va individuata, infatti, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili: gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.

Secondo i Giudici di legittimità, diverso è il fondamento del diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività (o all’alternativo trattamento economico stabilito per lo straordinario), che attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non, nelle settimane in cui ricadono festività.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dai pubblici dipendenti, affermando il loro diritto a ricevere la maggiorazione per il lavoro prestato durante lo straordinario.

A cura di Fieldfisher