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Tribunale di Ravenna: il recesso per sopravvenuta inidoneità fisica rientra nel blocco dei licenziamenti


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Con la sentenza del 07.01.2021, il Tribunale di Ravenna afferma che anche il recesso per sopravvenuta inidoneità fisica alla mansione rientra nelle ipotesi di licenziamento per g.m.o. vietate dalla normativa emergenziale introdotta per far fronte all’epidemia da COVID-19.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, irrogatogli con missiva del 30.04.2020, a seguito di una sopravvenuta inidoneità fisica alla mansione, accertata dal medico competente in data 24.04.2020.

La sentenza

Il Tribunale di Ravenna rileva, preliminarmente, che il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica alla mansione rientra certamente nell’alveo dei recessi basati su motivi oggettivi.

Per la sentenza, detta ipotesi rientra nell’ambito applicativo del blocco dei licenziamenti per g.m.o. di cui all’art. 46 del c.d. Decreto Cura Italia, dovendo considerarsi destinataria delle stesse ragioni di tutela economica e sociale che stanno alla base di tutti gli altri recessi che la normativa emergenziale ha inteso espressamente impedire.

Secondo il Giudice, infatti, per il lavoratore divenuto inidoneo alla mansione, il licenziamento è una extrema ratio, evitabile con l’adozione di misure organizzative tali da consentire al dipendente di continuare a lavorare, anche eventualmente passando a svolgere mansioni inferiori.
Valutazione questa – inerente all’organizzazione o riorganizzazione aziendale finalizzata ad un eventuale ripescaggio del lavoratore – che il datore avrebbe potuto svolgere solo all’esito del superamento della situazione di contrazione economica pressoché totale, dovuta al c.d. lockdown.

Su tali presupposti, il Tribunale di Ravenna accoglie il ricorso del lavoratore, dichiarando la nullità del recesso, in quanto contrario a norme imperative.

A cura di Fieldfisher