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Cassazione: quali sono le fattispecie legali di licenziamento nel pubblico impiego?


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Con la sentenza n. 22376 del 15.07.2022, la Cassazione afferma che l'art. 55 quater del D.Lgs. 165/2001, pur prevedendo espressamente il recesso per falsità commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, ha l’obiettivo di sanzionare anche i comportamenti di particolare disvalore successivi all'accesso al pubblico impiego.

Il fatto affrontato

Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli dalla Regione datrice per aver falsamente attestato, in venti occasioni, i propri ingressi e le uscite dal luogo di lavoro, con conseguente prestazione del servizio per un orario inferiore a quello dichiarato.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo la condotta addebitata riconducibile alle ipotesi per cui l’art. 55 quater del D.Lgs. 165/2001 prevede la sanzione espulsiva.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva preliminarmente che, nel pubblico impiego privatizzato, le fattispecie legali di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo, introdotte dall'art. 55 quater del D.Lgs. 165/2001, costituiscono ipotesi aggiuntive rispetto a quelle individuate dalla contrattazione collettiva.

Secondo i Giudici di legittimità, inoltre, le clausole contrattualcollettive, ove difformi a quelle introdotte dal predetto art. 55 quater, vanno sostituite di diritto ai sensi degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.

Per la sentenza, tuttavia, la giusta causa di licenziamento tipizzata dalla legge non costituisce un'ipotesi di destituzione di diritto, rimanendo affidata al giudice di merito la verifica in concreto dei presupposti per il legittimo esercizio del potere di recesso e del rispetto del principio di adeguatezza delle sanzioni ex art. 2106 c.c.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del pubblico dipendente, confermando la legittimità del licenziamento irrogatogli.

A cura di Fieldfisher