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Cassazione: quali conseguenze in caso di errata inidoneità alla mansione disposta da una struttura pubblica?


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Con l’ordinanza n. 11248 del 28.04.2023, la Cassazione afferma che deve essere considerata limitata la responsabilità della società che irroga un licenziamento illegittimo, sulla scorta del giudizio (poi rivelatosi errato) di inidoneità fisica alla mansione formulato da una struttura sanitaria pubblica.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per g.m.o., stante la sopravvenuta inidoneità fisica all'espletamento delle mansioni.
La Corte d’Appello accoglie solo parzialmente la predetta domanda, condannando la società a riconoscere alla ricorrente unicamente un’indennità risarcitoria, dal momento che il recesso era stato intimato sulla scorta del giudizio di inidoneità formulato da struttura sanitaria pubblica.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che il datore di lavoro non può ignorare il giudizio di inidoneità fisica del lavoratore allo svolgimento dell'attività se lo stesso è pervenuto, non già dal medico aziendale, ma direttamente dalla struttura sanitaria pubblica certificante (Dipartimento di medicina legale dell'ASL).

Invero, secondo i Giudici di legittimità, il datore non può non tener conto dell'autorità e della posizione di terzietà della struttura pubblica e non può certamente disattendere le relative valutazioni e adibire il dipendente alle mansioni cui (secondo la ASL) è risultato inidoneo, se non prestandosi evidentemente al grave rischio della responsabilità per danno alla salute.

Dunque, continua la sentenza, se detto giudizio risulta infondato, la responsabilità datoriale appare limitata e, come tale, non può essere punita con una sanzione più forte rispetto a quella indennitaria.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla lavoratrice, ritenendo che la stessa non abbia diritto alla reintegra.

A cura di Fieldfisher