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Cassazione: patto di prova nullo, spetta la reintegra in caso di licenziamento?


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Con la sentenza n. 20239 del 14.07.2023, la Cassazione afferma che il recesso intimato in assenza di valido patto di prova equivale ad un ordinario licenziamento, assoggettato – nel regime introdotto dal Jobs Act – alla regola generale della tutela indennitaria.

Il fatto affrontato

La dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per mancato superamento del patto di prova.
La Corte d’Appello accoglie parzialmente la predetta domanda, ritenendo nullo il patto di prova apposto al contratto, ma riconoscendo alla ricorrente – assunta dopo l’entrata in vigore del Jobs Act – la sola tutela indennitaria.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che la nullità della clausola che contiene il patto di prova determina la automatica conversione dell’assunzione in definitiva sin dall’inizio.

Secondo i Giudici di legittimità, in presenza di tali circostanze, viene meno il regime di livera recedibilità e devono, quindi, applicarsi le ordinarie norme in materia di licenziamento.

Per la sentenza, dunque, il licenziamento irrogato per mancato superamento del periodo di prova, allorquando il relativo patto risulti nullo, deve essere considerato (non già nullo, ma) illegittimo per insussistenza di giusta causa o giustificato motivo.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della dipendente, ritenendo corretta la tutela indennitaria applicatale in virtù delle norme introdotte con il D.Lgs. 23/2015.

A cura di Fieldfisher