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Cassazione: licenziato il superiore che molesta le colleghe


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Con la sentenza n. 35066 del 14.12.2023, la Cassazione afferma che il datore, per provare l'incidenza lesiva del vincolo fiduciario del comportamento extralavorativo del dipendente, può limitarsi alla specifica deduzione del fatto in sé quando lo stesso abbia un riflesso, anche solo potenziale ma oggettivo, sulla funzionalità del rapporto compromettendo le aspettative di un futuro puntuale adempimento.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, team leader con mansioni di coordinamento, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver intrattenuto, in tempi diversi, rapporti extralavorativi con due colleghe, gravemente pregiudizievoli sia per queste che per la banca datrice.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo che la condotta addebitata possa integrare la fattispecie delle molestie sul lavoro e, come tale, sia tanto grave da giustificare la sanzione espulsiva.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che per molestie sul lavoro si intendono tutti quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni anche connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

In particolare, secondo i Giudici di legittimità, la fattispecie della molestia, basandosi sull'oggettività del comportamento tenuto, risulta integrata dal carattere comunque indesiderato della condotta, pur senza che ad essa conseguano effettive aggressioni fisiche a contenuto sessuale.

Per la sentenza, in presenza di tali condotte, deve trovare applicazione la Convenzione OIL n. 190 – adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 e ratificata dall'Italia con la L. 15 gennaio 2021, n. 4 – che ha normativamente riconosciuto l'inaccettabilità e l'incompatibilità della violenza e delle molestie con il lavoro dignitoso.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del dipendente, confermando la legittimità del licenziamento irrogatogli.

A cura di Fieldfisher