Con l’ordinanza n. 7225 del 13.03.2023, la Cassazione afferma che deve essere licenziata per condotta ingiuriosa o comunque lesiva dell’onore altrui, la dipendente che sporge una denuncia infondata nei confronti dei propri colleghi e superiori.
Il fatto affrontato
La lavoratrice, addetta alla Polizia Municipale, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per avere reiteratamente tenuto gravi condotte lesive dell'onore e della dignità del Comandante e degli altri Sottufficiali e per aver denigrato l'intero Comando ed il Comune datore, anche mediante denunce risultate poi infondate.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo che la condotta della ricorrente fosse meritevole di licenziamento anche perchè accompagnata dall'aggravante della recidiva.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che si integrano le condotte ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui “nell'ambiente di lavoro”, anche qualora le espressioni calunniose siano contenute in una denuncia indirizzata all'autorità giudiziaria e non direttamente ai colleghi.
In particolare, per la sentenza, è a tal fine sufficiente che l'atto illecito abbia riflessi diretti nell’ambiente di lavoro e non necessariamente che sia commesso all’interno del luogo di lavoro.
Secondo i Giudici di legittimità, dunque, una tale condotta integra la fattispecie per cui l’art. 55 quater lettera e) del TU del pubblico impiego prevede la sanzione del licenziamento.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla lavoratrice e conferma la legittimità del recesso irrogatole.
A cura di Fieldfisher