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Cassazione: licenziamento per g.m.o. e contenimento dei costi, quali oneri in capo al datore?


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Con l’ordinanza n. 31660 del 14.11.2023, la Cassazione afferma che, qualora il licenziamento per g.m.o. sia irrogato al fine di un contenimento dei costi, è onere del datore indicare le ragioni per le quali la scelta cada proprio su un determinato lavoratore.

Il fatto affrontato

Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli - nell’ambito di una politica programmatica volta al ripianamento del deficit di bilancio - per soppressione del posto di lavoro cui era adibito.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo di non poter sindacare la ragione aziendale sostenuta dall’obiettivo del raggiungimento di un risparmio di spesa.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva preliminarmente che, in ipotesi di licenziamento per g.m.o., la ragione organizzativa e/o produttiva collegata ad una politica di riduzione dei costi deve essere valutata nella sua concreta esistenza ed entità.

Per la sentenza, ciò è indispensabile al fine di accertare l'effettività della scelta operata a valle con la soppressione di un posto di lavoro piuttosto che di un altro.

Secondo i Giudici di legittimità, questo non trasmoda in una indebita interferenza con la discrezionalità delle scelte datoriali, dato che l'ineffettività della ragione economica comunque addotta incide sulla stessa legittimità del recesso.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal dipendente, non ritenendo assolto il predetto onere da parte dell’azienda.

A cura di Fieldfisher