Stampa

Cassazione: licenziamento disciplinare del dirigente: quando ricorre?


icona

Con la sentenza n. 17676 del 05.07.2018, la Cassazione afferma che, ogniqualvolta le ragioni del licenziamento del dirigente siano riconducibili a condotte suscettibili di incidere sul rapporto di fiducia, il recesso non può avere carattere oggettivo, ricadendo piuttosto nell’alveo di quello disciplinare, con la conseguente applicazione del diritto di difesa di cui all’art. 7 della l. 300/1970.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, dirigente presso un istituto bancario, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per motivi oggettivi, stante le criticità gestionali riscontrate nello svolgimento del ruolo manageriale assegnatogli e l’impossibilità di individuare una diversa collocazione lavorativa adeguata.
Alla base della domanda, il medesimo deduce la natura soggettiva del recesso e la conseguente violazione da parte della società datrice delle garanzie poste in caso di licenziamenti disciplinari dallo Statuto dei Lavoratori.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che ha contenuto disciplinare non solo il licenziamento intimato al dirigente per un inadempimento alle obbligazioni contrattuali o ad una condotta in senso lato colpevole, ma anche quello che sia stato intimato su un piano prettamente oggettivo, laddove alla base della modifica organizzativa vi siano valutazioni di natura soggettiva sulle capacità gestionali del medesimo dirigente.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, deve escludersi la natura oggettiva del licenziamento se a fondamento dello stesso, anche solo indirettamente, si pongano elementi soggettivi idonei ad incrinare il vincolo fiduciario tra il datore ed i vertici apicali dell’impresa.
Per la sentenza, quindi, non è sufficiente ricondurre il licenziamento di un dirigente nel contesto di una più efficiente organizzazione aziendale, se lo spunto per la sanzione espulsiva è rinvenuto in un deficit gestionale riscontrato a carico del dirigente.

Ne consegue che se a base del motivo oggettivo di licenziamento vi è, comunque, una valutazione critica rispetto alla capacità del dirigente di assolvere, secondo gli standard richiesti dall’impresa, alle responsabilità gestionali al medesimo affidate, questa ha valore dirimente, rendendo il licenziamento ontologicamente disciplinare e, quindi, soggetto alle tutele di cui all’art. 7 dello Statuto dei lavoratori.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dall’istituto bancario.

A cura di Fieldfisher