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Cassazione: legittimo il licenziamento del lavoratore che stalkerizza la collega


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Con la sentenza n. 1890 del 28.01.2020, la Cassazione afferma che lo stalking ai danni di una collega di lavoro integra sempre la giusta causa di licenziamento, a prescindere dalle previsioni della contrattazione collettiva, poiché le relative condotte violano i principi radicati nella coscienza sociale.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento per giusta causa irrogatogli per la sua reiterata condotta, protratta per alcuni anni a seguito della non accettata interruzione della relazione sentimentale con una collega, di minaccia e molestia nei confronti della stessa.
Condotta - consistita nell’insistente ed assillante invio di sms e mms all’utenza telefonica della donna, nonché nell’esecuzione di appostamenti e pedinamenti nei confronti della medesima - che aveva indotto la vittima a modificare le proprie abitudini di vita, interferendo, così, sull'organizzazione dell'attività lavorativa.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che in caso di licenziamento basato su condotte illecite extra-lavorative, non può assumere alcun rilievo scriminante la valutazione circa l’effettiva potenzialità lesiva delle stesse nel rapporto di lavoro, se i comportamenti sono già di per sé connotati da gravità tale da ledere il vincolo fiduciario.

Ulteriormente, secondo i Giudici di legittimità, anche la mancata previsione di tali condotte quale giusta causa di recesso da parte del CCNL, non risulta sufficiente per portare ad una declaratoria di illegittimità della sanzione espulsiva.
Infatti, il giudizio di gravità e proporzionalità del licenziamento rientra nell'attività sussuntiva e valutativa che il giudice conduce sulla base dei principi e dei valori radicati nella coscienza sociale, certamente coerenti ma non necessariamente coincidenti con quanto espresso nella contrattazione collettiva.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del lavoratore, ritenendo integrata la giusta causa di recesso a fronte dello stalking del medesimo nei confronti della collega.

A cura di Fieldfisher