Stampa

Cassazione: la lettera di licenziamento per superamento del comporto deve contenere le motivazioni?


icona

Con la sentenza n. 27768 del 02.10.2023, la Cassazione afferma che è illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto, intimato con una lettera generica e priva della indicazione delle assenze, se il datore omette di rispondere alla richiesta del dipendente di comunicargli le ragioni sottese al recesso.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il recesso irrogatogli per superamento del periodo di comporto, vista l'estrema genericità, indeterminatezza e indeterminabilità del contenuto e delle motivazioni della lettera di licenziamento.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, dal momento che il datore non ha dato seguito alla richiesta, avanzata in via stragiudiziale dal dipendente, di comunicazione delle motivazioni della sanzione nei termini di legge.

La sentenza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, qualora l'atto di intimazione del licenziamento non precisi le assenze in base alle quali sia ritenuto superato il periodo di conservazione del posto di lavoro, il dipendente ha la facoltà di chiedere al datore di specificare tale aspetto fattuale delle ragioni poste alla base del recesso.

Per la sentenza, laddove il datore non ottemperi - con le modalità e nei tempi di legge - a tale richiesta, il licenziamento deve considerarsi illegittimo.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, le regole previste dall’art. 2 della L. 604/1966 sulla forma dell'atto e la comunicazione dei motivi del recesso devono applicarsi anche all’ipotesi del licenziamento per superamento del periodo di comporto, non essendo dettata nessuna norma speciale al riguardo dall'art. 2110 c.c.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma l’illegittimità del recesso impugnato.

A cura di Fieldfisher