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Cassazione: in caso di grave inadempimento, non serve una apposita previsione contrattuale per legittimare il recesso


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Con la sentenza n. 20284 del 14.07.2023, la Cassazione afferma che la violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro (quali quelli imposti dagli artt. 2104 e 2105 c.c. e quelli derivanti dalle direttive aziendali) costituisce ragione di valida intimazione del recesso, anche se ciò non è specificamente previsto dalla normativa negoziale.

Il fatto affrontato

Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per scarsa resa produttiva conseguente al costante mancato rispetto dei programmi di lavoro in precedenza stabiliti.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo infondata – tra le altre – la motivazione addotta dal ricorrente circa la mancata previsione della fattispecie punita con il recesso all’interno del regolamento aziendale.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva preliminarmente che il potere di risolvere il contratto di lavoro subordinato in caso di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali deriva al datore di lavoro direttamente dalla legge e, nello specifico, dall’art. 3 della L. 604/1966.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che non è necessaria una dettagliata previsione, nel contratto collettivo o nel regolamento disciplinare predisposto dal datore, di ogni possibile ipotesi di comportamento integrante il suddetto requisito.

Per la sentenza, spetta al giudice verificare, ove si contesti la legittimità del recesso, se gli episodi addebitati integrino l'indicata fattispecie legale.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del dipendente, confermando la legittimità del licenziamento irrogatogli.

A cura di Fieldfisher