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Cassazione: illegittimo il licenziamento in caso di comunicazione dell’assenza via sms


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Con l’ordinanza n. 25286 del 24.08.2022, la Cassazione afferma che è illegittimo, in quanto non proporzionale, il licenziamento irrogato al lavoratore che ha comunicato la sua assenza dal servizio solo mediante un SMS inviato ad un collega.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver comunicato la sua assenza dal servizio per malattia, a far data dal 15.04.2014, solo mediante un SMS inviato ad un collega (che avrebbe dovuto avvisare la direzione), senza essersi in alcun modo sincerato che il messaggio fosse pervenuto a destinazione.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo il licenziamento sprovvisto del requisito della proporzionalità, dal momento che la condotta del ricorrente, pur improntata a superficialità, non era di gravità tale da giustificare il recesso.

L’ordinanza

La Cassazione non ritiene di aderire alla censura mossa dalla società alla pronuncia di primo grado, secondo cui – in base al CCNL applicabile al rapporto – la mancata tempestiva comunicazione dell'assenza doveva essere equiparata alla fattispecie dell’assenza ingiustificata.

Per la sentenza, infatti, il giudice del merito può sempre valutare l’adeguatezza del provvedimento disciplinare adottato dal datore, anche se in astratto l’infrazione contestata corrisponde alla fattispecie tipizzata come grave dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e ritiene il licenziamento sprovvisto di proporzionalità, dal momento che il dipendente non aveva potuto inviare tempestivamente la certificazione medica per disservizi delle apposite piattaforme INPS.

A cura di Fieldfisher