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Cassazione: il rifiuto di lavorare nei giorni festivi non legittima il licenziamento


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Con la sentenza n. 18887 del 15.07.2019, la Cassazione afferma che la possibilità di svolgere attività lavorativa durante le giornate di festività infrasettimanali non può essere rimessa alla volontà esclusiva del datore o a quella del lavoratore, dovendo - invece- derivare da un loro accordo.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per essersi rifiutato di adempiere, nella giornata del 1° maggio, all'incarico - conferitogli dal suo responsabile di settore - di effettuare un'operazione di controllo in azienda.
La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, sul presupposto che la condotta tenuta dal dipendente aveva integrato l’ipotesi dell’insubordinazione.

La sentenza

La Cassazione, ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma, preliminarmente, che è la L. 260/1949 a riconoscere al lavoratore il diritto di astenersi dal prestare la propria attività in determinate festività celebrative di ricorrenze civili e religiose.
Tale regola generale subisce una deroga solo per ciò che concerne il personale dipendente delle istituzioni sanitarie pubbliche e private, che - in presenza di esigenze di servizio - è obbligato a svolgere la prestazione lavorativa anche durante le festività.

Secondo i Giudici di legittimità, il diritto del lavoratore di astenersi dall'attività in occasione delle festività infrasettimanali è un diritto soggettivo avente carattere generale.
Ne consegue che tale diritto non può essere eliminato dal datore di lavoro, potendosi rinunciare al riposo nelle festività infrasettimanali solo in forza di un accordo tra il datore ed il lavoratore e non già in virtù di una scelta unilaterale, ancorché motivata da esigenze produttive, proveniente dall’imprenditore.

Per la sentenza, dunque, neppure i contratti collettivi possono prevedere l'obbligo dei dipendenti di lavorare nei giorni di festività infrasettimanali, non potendo le OO.SS. derogare in senso peggiorativo ad un diritto del singolo lavoratore, se non nel caso in cui egli abbia loro conferito esplicito mandato in tal senso.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal lavoratore, sostenendo la legittimità del rifiuto dello stesso a svolgere la prestazione in un giorno festivo.

A cura di Fieldfisher